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Controversie civili e commerciali in ambito europeo e riconoscimento sentenze: nuove disposizioni UE
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Articolo di Maria Elena Pini
30 marzo 2015 13:11
 
Controversie civili e commerciali in ambito europeo e riconoscimento sentenze: nuove disposizioni UE
Il Regolamento dell'Unione Europea n. 1215/2012, che si applica alle azioni ed atti pubblici successivi al 10 Gennaio 2015, opera la rifusione del Regolamento Ce n. 44/2001. La normativa prevista da quest'ultimo viene abrogata perché inglobata ed integrata dal nuovo Reg. Ue 1215/2012.
L'obiettivo è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso il riconoscimento delle decisioni civili negli Stati membri.
L'automatico riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro negli altri, senza la previsione di una procedura speciale, è giustificata dalla fiducia reciproca negli Stati.
La volontà di ridurre i tempi e i costi dei procedimenti transfrontalieri giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione, e la decisione dovrebbe essere equiparata a quella pronunciata dallo Stato membro interessato (Considerando 27).
Questa procedura non dovrebbe pregiudicare il diritto di difesa; il soggetto interessato dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione qualora ne sussistano i motivi (Considerando 29).

Che cosa cambia
Il Reg. n. 1215/2012 non si applica, oltre alle materie fiscale, amministrativa e doganale (che erano già escluse dal Reg. Ce 44/2001), altresì alla responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, nonché al regime patrimoniale fra coniugi o equiparati, alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio, di affinità ed altresì i testamenti e le successioni mortis causa (Art. 1, co.2).
Gli Artt. 2 e 3 contengono delle definizioni, fra cui quella di Autorità Giurisdizionale. Questa comprende anche le Autorità ad essa equiparate ed, in particolare, il notaio in Ungheria nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento e l'Autorità per l'esecuzione forzata in Svezia per le ingiunzioni di pagamento e l'assistenza.
Questa definizione introduce una prima importante innovazione rispetto al precedente Reg. Ce 44/2001: mentre quest'ultimo si riferiva ad un “Giudice”, il nuovo Regolamento Ue 1215/2012 fa riferimento all' “Autorità giudiziaria”, con ciò facendo spazio ad organi che, pur non essendo “Giudici”, ne facciano le funzioni.
Oltre a questa novità soggettiva, i cambiamenti riguardano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di uno Stato membro in un altro.

Sotto il profilo del riconoscimento delle decisioni, anche il più recente regolamento - come il precedente Ce 44/2001 - stabilisce l'automatico riconoscimento delle decisioni, senza alcuna procedura particolare (Art. 36).
Per invocare una decisione straniera (Art. 37) occorre produrre copia autentica della decisione, nonché l'attestato di cui all'art. 53, che rimanda ad un modulo da compilare, allegato al Regolamento (All.I), e che deve essere firmato o timbrato dall'Autorità d'origine.

I motivi per chiedere il diniego del riconoscimento della decisione in base all'attuale Reg. Ue 1215/2012 - come erano per il Reg. Ce 44/2001 – sono (Art. 45):
a)  la contrarietà all'ordine pubblico nello Stato membro richiesto;
b)  se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;
c)  la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
d)  la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto;
e)  se la decisione è in contrasto con:
- le disposizioni dello stesso Regolamento relative alla competenza in materia di contratti di assicurazione, dei consumatori ed individuali di lavoro quando consumatori, lavoratori o beneficiari dell'assicurazione siano i convenuti;
- con le disposizioni sulle competenze esclusive (nelle controversie immobiliari, registrazione marchi e brevetti..).
In quest'ultimi casi, però, l'Autorità giurisdizionale è vincolata all'accertamento dei fatti compiuto dall'Autorità dello Stato d'origine.
Eccezion fatta per questi ultimi casi, la competenza non può essere oggetto di riesame e non può costituire oggetto di “motivo di ordine pubblico” di cui alla lettera a) per il diniego di riconoscimento.
Il procedimento di diniego di riconoscimento può essere instaurato su istanza di ogni parte interessata. Il riferimento è importante perché apre le porte dell'opposizione al riconoscimento a soggetti ulteriori rispetto al destinatario della decisione, quindi non pare da escludere tale possibilità anche alle Associazioni di Consumatori e, tra queste, anche a quelle non iscritte nell'Elenco del Ministero, distinzione, questa, che ha valenza soltanto nazionale, mentre non trova riscontro a livello comunitario.
L'Autorità competente a conoscere del diniego di riconoscimento delle decisioni straniere è individuata, in base all'Art. 75 del Reg. Ue, dagli Stati membri; per l'Italia è il Tribunale Ordinario.

L'Autorità giurisdizionale o altra Autorità dinnanzi alla quale sia invocata una decisione straniera può sospendere il procedimento (Art. 38) se tale decisione sia stata impugnata nello stato d'origine oppure se è stata presentata domanda di accertamento di assenza di motivi per il diniego di riconoscimento (Art.45), ovvero di accertamento dell'esistenza di motivi di diniego.

I cambiamenti più consistenti si osservano, però, sotto il profilo dell'esecutività.
Con il Reg. Ce 44/2001 le decisioni esecutive nello Stato d'origine, per essere esecutive anche nello Stato richiesto, dovevano essere dichiarate tali su istanza della parte interessata. La competenza era dell'Autorità del domicilio del convenuto ed il procedente doveva eleggere domicilio nella circoscrizione del Giudice adito. Contro la decisione sull'istanza ciascuna parte interessata poteva proporre ricorso. Il procedimento di dichiarazione di esecutività poteva essere sospeso in caso di l'impugnazione della decisione nello Stato d'origine. Il Giudice poteva subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia.
I provvedimenti cautelari potevano essere emessi anche prima della dichiarazione di esecutività, ma
in pendenza dell'istanza di disconoscimento dell'esecutività, potevano essere emessi soltanto atti conservativi sui beni dell'esecutando.
Oggi, con il Reg.Ue 1215/2012, la decisione emessa in uno Stato, la quale sia già esecutiva in tale Stato, è esecutiva anche negli altri membri dell'Unione senza che sia necessaria una specifica dichiarazione di esecutività (Art. 39).
Ciò implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari secondo la normativa dello Stato richiesto (Art. 40).
Il procedimento di esecuzione di una decisione straniera, salve le disposizioni della sezione in questione, è disciplinato dalla normativa dello Stato richiesto. Ciò significa che l'attore straniero, che abbia una decisione esecutiva nello Stato d'origine e che voglia eseguirla in Italia, dovrà procedere in base agli Artt. 474 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Dovrà, quindi, notificare al convenuto il titolo esecutivo ed il precetto ai sensi dell'Art. 479 c.p.c.. Il convenuto potrà, pertanto, fare opposizione per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., con atto di citazione finché l'esecuzione non abbia avuto inizio. Il Giudice può, se del caso, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Quando, invece, l'esecuzione sia iniziata, il convenuto potrà fare opposizione per questo stesso motivo e per ragioni connesse alla pignorabilità dei beni, con ricorso ai sensi dell'Art. 615 c.p.c., co. 2.
I motivi di sospensione e di diniego interni dello Stato richiesto si applicano se non incompatibili con le disposizioni del Regolamento ed, in particolare, dei motivi previsti dall'Art. 45.
Per ottenere l'esecuzione nello Stato richiesto deve essere presentata la decisione autenticata e l'attestato ai sensi dell'Art. 53 che certifica l'esecutività della decisione e contenente un estratto della stessa.
Se l'esecuzione chiesta è di un provvedimento cautelare, ai documenti appena visti deve essere aggiunto un certificato contenente la descrizione del provvedimento e certificante che l'Autorità è competente a conoscere del merito e che la decisione è esecutiva nello Stato d'origine ed, infine, se il provvedimento sia stato emesso inaudita altera parte, copia della notificazione o comunicazione della decisione al convenuto. La traduzione del certificato non è sempre esigibile (Art. 42).
Tale certificato deve essere notificato alla parte contro la quale viene esperita l'esecuzione nel Paese richiesto. Il convenuto può richiedere una traduzione della decisione per contestare l'esecuzione della stessa; in quest'ultimo caso non può essere iniziata l'esecuzione finché non sia pervenuta detta traduzione (eccezion fatta per i provvedimenti cautelari).
Quando è domandato il rigetto dell'esecuzione di una decisione, l'Autorità dello Stato richiesto può, su istanza di parte del convenuto, limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari, subordinare l'esecuzione ad una garanzia (la nostra cauzione) oppure sospendere in tutto o in parte l'esecuzione.

Il diniego dell'esecuzione è regolato dagli Artt. 46 e seguenti. L'art. 46 stabilisce che l'esecuzione di una decisione è negata, su istanza della parte contro cui è chiesta (e, dunque, stavolta, la legittimazione soggettiva è ridotta rispetto all'ipotesi precedente del diniego di riconoscimento della decisione), quando sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi dell'Art. 45 e dunque, dei motivi visti a proposito del diniego di riconoscimento della decisione straniera (contrarietà all'ordine pubblico, contumacia o, comunque, impossibilità per il convenuto per esercitare il diritto di difesa, decisioni incompatibili..).
La domanda di diniego deve essere presentata all'organo dello Stato richiesto che sia stato indicato da ciascun Stato membro ai sensi dell'Art. 75; per l'Italia è il Tribunale Ordinario.
La decisione sul diniego di esecuzione è impugnabile da entrambe le parti (Art. 49). L'Autorità competente a conoscere dell'impugnazione è anch'essa individuata dagli Stati membri; per l'Italia è competente la Corte d'Appello.
La decisione sull'impugnazione può essere oggetto di ulteriore esame soltanto se l'Autorità sia presentata ed indicata dallo Stato membro; per l'Italia è la Corte di Cassazione.
Il procedimento di impugnazione può essere sospeso se la decisione è oggetto di impugnazione nello Stato membro d'origine o se non è ancora scaduto il termine per l'impugnazione in tale Paese.

Rimane fermo che in nessun caso la decisione di uno Stato membro d'origine possa essere oggetto di riesame nel merito nello Stato richiesto (Art. 52). Questa disposizione solleva notevoli problemi in ordine ai limiti, nelle ipotesi di opposizione al riconoscimento e all'esecuzione, su ciò che debba intendersi per “merito” e, dunque, su ciò che sia precluso all'Autorità giurisdizionale richiesta e dove questa possa, invece, spingersi.

Il Regolamento 1215/2012 concerne anche gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie.
Per gli atti pubblici l'Art. 58 stabilisce che, quelli esecutivi nello Stato membro d'origine, abbiano efficacia esecutiva anche nello Stato membro richiesto senza necessità di dichiarazione di esecutività. L'esecuzione di un atto pubblico straniero può essere negata soltanto se sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
Il successivo Art. 59 estende le stesse considerazioni alle transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato d'origine.

Tale Regolamento trova applicazione per le azioni proposte, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati, le transazioni giudiziarie approvate o concluse dal 10 Gennaio 2015; per quelli precedenti continua a trovare applicazione la disciplina del Reg. Ce 44 del 2001 (Artt. 66 e 80).

Il Reg. Ue 1215 del 2012 non pregiudica, invece, l'applicazione di discipline comunitarie interne di applicazione della normativa comunitaria prevista in materie particolari in tema di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (Art. 67).

* legale, consulente Aduc

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