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Immigrazione. L'espulsione come misura di sicurezza e il diritto all'unita' familiare
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Articolo di Cristiana Olivieri *
27 febbraio 2015 16:24
 
All'espulsione come misura di sicurezza possono essere sottoposti i cittadini stranieri a seguito della commissione di alcuni reati per i quali hanno subito condanna definitiva, nonché quando essi rappresentino un pericolo o una minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Questo istituto di diritto dell’immigrazione è in parte disciplinato d. lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), che inoltre all’art. 19 prevede delle ipotesi in cui l’espulsione non può essere applicata, in presenza di situazioni particolari che richiedano, ad esempio, l’unità del nucleo familiare. L’ambito di tale divieto è stato chiarito da una recente sentenza della IV sezione della Cassazione penale, che si è pronunciata sul caso di un cittadino extracomunitario condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati di traffico di stupefacenti e sottoposto alla misura dell’espulsione una volta espiata la pena (Cass., 50379/14).
Lo straniero ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che il Giudice non avesse correttamente motivato riguardo all’applicazione dell’espulsione; l’Autorità Giudicante, infatti, non aveva considerato che durante il procedimento di primo grado, il ricorrente era nel frattempo diventato padre di un bimbo.
Le varie disposizioni legislative sull’istituto, così come la giurisprudenza della Corte Costituzionale, impongono di considerare, al fine di applicare o meno l’espulsione, la pericolosità sociale del soggetto; non si tratta, infatti, di una misura da potersi applicare automaticamente, senza che vengano preventivamente valutate le circostanze concrete, così come non ci sono meccanismi per cui la pericolosità è da presumersi: essa va esaminata seguendo i parametri dettati dall’art. 133 codice penale, cioè i mezzi e la modalità di esecuzione del reato, intensità del dolo o grado della colpa, precedenti penali e motivi a delinquere, condizioni di vita individuale, sociale e familiare; l’esito di tutte queste valutazioni deve essere sintetizzato nella motivazione della sentenza.
Nella questione sottoposta alla Cassazione il Giudice aveva considerato che i precedenti penali del condannato e la gravità della sua condotta fossero indicatori inequivocabili della sua pericolosità sociale; inoltre, escludeva il divieto di applicare l’espulsione poiché da tempo il condannato non conviveva più con la moglie e si era trasferito in altro Comune. Tuttavia, il Giudice non aveva dato conto, né valutato che poco tempo prima il condannato era diventato padre: circostanza che non poteva di certo essere ignorata.
L’art. 19 del d. lgs. 286/98 alla lettera d) vieta l’espulsione nei mesi successivi alla nascita di un figlio; l’unica ipotesi in cui tale misura deve necessariamente essere disposta nonostante le altre circostanze è nel caso in cui il condannato rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato. Secondo l’interpretazione della Cassazione il divieto di espulsione esprime l’intento del legislatore di valorizzare l’unità familiare e la minore età del bambino come unici presupposti. Tale visione trova ovviamente riscontro nell’art. 30 della Costituzione, che tutela la responsabilità genitoriale, nonché nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, che all’art. 8 garantisce il rispetto della vita familiare, senza l’ingerenza della pubblica autorità, se non per legge in caso di motivi di ordine pubblico: anche secondo la giurisprudenza CEDU, infatti, lo Stato deve comportarsi in modo tale da consentire al rapporto padre-figlio di svilupparsi senza interferire. In ultimo, il diritto comunitario (direttiva 2003/86/CE) è stato recepito nel nostro ordinamento nel d. lgs. 5/2007, che modifica il Testo Unico Immigrazione con le norme sul ricongiungimento familiare: esso afferma che il cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano – come nel caso in esame – ha il diritto di ricongiungersi con i familiari extracomunitari precedentemente espulsi, salvo che ciò non costituisca una minaccia per lo Stato.
Alla luce di tutte queste normative vigenti nel nostro ordinamento, la Cassazione afferma pertanto che il Giudice chiamato ad interpretare le norme in sede di giudizio non può applicare la misura dell’espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro sei mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza e dal rapporto di coniugio; inoltre, nel rispetto dell’art. 8 della CEDU la valutazione di pericolosità sociale sulla quale si fonda l’espulsione deve essere effettuata “senza tralasciare l’esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 c.p., della condizione familiare dell’imputato”.
In sintesi, l’espulsione non può essere disposta quando il condannato sia padre di un bambino di pochi mesi, nato nel territorio italiano, anche in mancanza di rapporti di convivenza o coniugio con la madre del bimbo.

* Consulente legale Aduc
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