Obbligo
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Sanzione minima in euro
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Sanzione massima in euro
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Biciclette: dev'essere consentito ai passeggeri di portare sul treno le biciclette, a condizione che siano facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario e se le caratteristiche del treno lo consentono. Il servizio potrebbe essere a pagamento.
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200
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1000
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Ritardi, perdite di coincidenze o soppressione treni: devono scattare determinati indennizzi e tutele (rimborso parziale o totale del biglietto) dettati dal Regolamento 1371/2007. Le sanzioni possono scattare per mancata fruizione degli stessi, per ritardo nella fruizione -di almeno tre mesi- o anche solo per mancata informazione riguardo ad essi.
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1.000 (mancata informazione)
150 (ritardo)
2.000 (mancata fruizione)
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5.000 (mancata informazione)
500 (ritardo)
10.000 (mancata fruizione)
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Assistenza: è dovuta in caso di ritardo od interruzione del viaggio, in termini di somministrazione di pasti, pernottamento, trasporti alternativi.
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2.000
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10.000
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Preavviso di soppressione treni: le imprese ferroviarie,o comunque le autorità competenti responsabili, devono rendere pubbliche con mezzi adeguati e ovviamente in anticipo, le decisioni di sopprimere determinati servizi.
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2.000
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20.000
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Informazioni sul viaggio: le imprese ferroviarie, così come i venditori di biglietti che offrono contratti di viaggio e i tour operator, devono fornire una serie di informazioni minime inerenti ai viaggi offerti (orari, tariffe, durata, accessibilità, disponibilità dei posti, procedure per bagagli smarriti, per reclami, etc.). Durante il viaggio invece devono essere date informazioni sui servizi a bordo, sulle fermate, sui ritardi, sulle coincidenze.
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1.000
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5.000
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Vendita biglietti: dev'essere effettuata tramite biglietterie o distributori automatici, telefonicamente, via internet o tramite tecnologia di ampia diffusione e a bordo dei treni.
La vendita di biglietti nel quadro di contratti di servizio pubblico deve avvenire per lo meno nelle biglietterie o a bordo dei treni.
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5.000
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20.000
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Vendita biglietti: se in stazione non fosse disponibile, anche solo temporaneamente, la vendita biglietti, il biglietto deve poter essere acquistato a bordo senza sovrapprezzo.
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1.000
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5.000
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Vendita biglietti: se la stazione non è provvista di biglietteria o distributore automatico i viaggiatori devono essere informati sulle possibilità di acquisto alternativo (per telefono, via internet, a bordo, alla stazione più vicina).
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1.000
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5.000
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Passeggeri a mobilità ridotta: le imprese ferroviarie devono prestare determinate assistenze particolari a tali passeggeri in sede di prenotazione e vendita dei biglietti, accesso ai treni, assistenza nelle stazioni e a bordo treno. In parte sono coinvolti anche i gestori della stazione, il venditore dei biglietti e l'eventuale tour operator. Si veda per approfondimenti la scheda sotto riportata.
Scattano sanzioni anche nel caso di mancato o non conforme adeguamento delle strutture ferroviarie alle normative europee in termini di accessibilità di tali passeggeri.
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200
2.000
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1.000
10.000
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Informazione sui diritti: All'atto della vendita dei biglietti dev'essere data al viaggiatore completa informazione riguardo ai suoi diritti ed obblighi relativi al Regolamento 1371/2007.
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200
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1.000
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