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25 marzo 2016 1:10 - italoucraino
OSSERVAZIONE da PONDERARE e RICHIESTA CHIARIMENTI ai GIUDICI COMPETENTI:

Comunque da una parte è comprensibile la richiesta di certificazioni (voluta da leggi di rango inferiore): Come fa un ente ITALIANO a richiedere VERIFICHE all'ENTE EXTRACOMUNICARIO?

Ma se davvero gli Extracomunitari avessero il diritto ad AUTOCERTIFICARE allora anche LE DISPOSIZIONI della DICHIARAZIONE dei REDDITI,per le quali il CONTRIBUENTE richiede la DETRAZIONE per CARICHI di FAMIGLIA è FUORILEGGE
FACENDO IMPARZIALITA tra COMUNITARI e EXTRACOMUNITARI?

"I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante
lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto
competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata
come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine." [estratto da Modello Unico 2016 e 730 2016, i quali si rifanno alla Legge del 27 dicembre 2006 n. 296
art. unico 1 commi 1325 e prossimi (Finanziaria 2007)]

ECCO LA DISPARITA di TRATTAMENTO :
"3. Detrazione per figli a carico di soggetti residenti extracomunitari.
3.1 Dichiarazione di spettanza.
....
Per quanto concerne le modalità che il soggetto EXTRACOMUNITARIO residente in Italia deve osservare per ottenere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai familiari residenti all’estero, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 15 del 2008 (par. 1.2.).
I soggetti COMUNITARI fiscalmente residenti in Italia, per ottenere il codice fiscale, relativamente ai familiari residenti fuori dall’Italia, possono limitarsi ad attestare all’Ufficio locale dell’Agenzia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dati necessari per l’attribuzione del codice (dati anagrafici del congiunto, vincolo di parentela)." [Agenzia Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - CIRCOLARE N. 34/E 04 aprile 2008]

La circolare n. 15 del 2008 (par. 1.2.) citata poco sopra si rifà sempre alla Finanziaria 2007
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