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ORA ANCHE L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE SBAGLIA PAGHERA' IL MALTOLTO.
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Editoriale 
1 agosto 1999 0:00
 
E' possibile richiedere direttamente tramite le vie ordinarie il rimborso per i danni subiti a seguito di un atto amministrativo illecito della Pubblica Amministrazione, non al fine di ottenere l'annullamento dell'atto stesso seguendo le solite vie amministrative, ma limitandosi a richiedere in sede civile il risarcimento del danno.
Questa la recente sentenza (n.500/99) -presa a Sezioni Unite dalla Cassazione, e quindi con valore di giurisprudenza- che ha dato nuova lettura all'articolo 2043 del codice civile in tema di risarcimento di danno ingiusto a seguito di atto illecito, mettendo la Pubblica Amministrazione sullo stesso piano del cittadino, e rendendola cosi' soggetto passibile di essere citato in giudizio per rispondere patrimonialmente delle proprie colpe.
In questo modo anche gli interessi legittimi dei cittadini -finora poco tutelati perche' spesso in contrasto con l'interesse della Pubblica Amministrazione davanti alla quale il singolo deve piegare il capo- potranno ottenere una tutela patrimoniale in caso di violazione.
Da oggi, chi dovesse subire le conseguenze di un atto amministrativo e non ritiene di voler ricorrere a Tar e Consiglio di Stato per ottenerne l'annullamento, potra' "accontentarsi" di portare l'Amministrazione in Tribunale ed ottenere il risarcimento patrimoniale alle ingiustizie subite.
Il Tribunale Civile, a seguito della presentazione dell'azione giudiziaria dovra' per prima cosa accertare l'effettiva esistenza dell'evento dannoso, valutare se lo stesso sia considerabile come danno ingiusto alla persona ed ai suoi interessi legittimi e, per ultima cosa, stabilire il legame -dimostrare la diretta riferibilita'- tra il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione ed il danno subito dalla persona. Se viene confermato, oltre al danno concreto, anche il nesso di dipendenza diretta dagli atti amministrativi emessi, allora il giudice dovra' assegnare il risarcimento, biasimando il comportamento dell'Amministrazione. Particolare attenzione il magistrato la dovra' prestare al far risalire con certezza la responsabilita' dell'atto non a colpa di un singolo funzionario ma dell'Amministrazione in se'.
La violazione delle regole di imparzialita', correttezza e buona amministrazione segnera' la condanna della P.A..
Secondo i primi commenti, generalmente positivi, c'e' chi auspica un intervento chiarificatore del Parlamento, nel timore che un eccessivo ricorso alla giustizia ordinaria da parte dei cittadini che abbiano subito un danno, possa mettere sul lastrico le Amministrazioni piu' piccole, spesso non direttamente responsabili dei fatti loro attribuiti, i quali sarebbero invece riferibili -indirettamente- ad Amministrazioni superiori.
Il principio della risarcibilita' degli interessi legittimi e' comunque una grande e positiva novita', che determinera' comunque un miglioramento nella situazione di molti cittadini, i quali abitualmente si trovano a dover subire abusi da parte di Amministrazioni che non rispondono mai dei loro errori. Certo, le caratteristiche essenziali degli atti contestabili sono specificamente delineate e la valutazione sara' a carico del giudice ordinario, spesso digiuno di questioni amministrative. Ma adeguatamente dotto in materia di danno ingiusto, il che e' cio' che occorre a questo proposito.
(Barbara Vallini)
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