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 ITALIA - ITALIA - Droga: Consulta, no contravvenzioni se violate misure prevenzione
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6 maggio 2016 16:08
 
E' illegittima la norma introdotta con un articolo del decreto legge varato nel 2005 e che conteneva disposizioni in materia di stupefacenti, con la quale sono state introdotte contravvenzioni per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti. Lo ha sancito la Corte Costituzionale ritenendo fondata la questione sollevata dal gip di Nola secondo il quale l'articolo 77 della Costituzione, poiche' difetterebbe del requisito di omogeneita' rispetto alle norme contenute nell'originario decreto legge (la disposizione censurata e' stata introdotta con la sola legge di conversione). L'articolo 4 quater introduce nel dpr n. 309 del 1990 l'art. 75-bis che prevede "la possibilita' di assoggettare a determinate misure di prevenzione i soggetti tossicodipendenti che abbiano commesso illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti ai sensi del precedente art. 75, qualora - ricorda la Corte -, in relazione alle modalita' e alle circostanze, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica; l'inosservanza di tali misure di prevenzione integra una contravvenzione punita con l'arresto da tre a diciotto mesi (comma 6)". La Consulta, condividendo i rilievi sollevati dal gip, sostiene che "l'esame del contenuto della disposizione impugnata denota la palese estraneita' delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalita' del decreto-legge in cui sono state inserite, in modo da evidenziare, sotto questo profilo, una violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario requisito dell'omogeneita', in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conversione". 
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