Sabato 13 giugno 2026
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L'acquisto di obbligazioni subordinate: obblighi informativi e responsabilità

Articolo · Marco Solferini ·
L'acquisto di obbligazioni subordinate è considerato "complesso", cioè con elementi di non facile comprensione per il risparmiatore.

E' una consapevolezza invincibile? Ovviamente no. Ma stabilisce un parametro di prudenza che nella fase genetica dell'investimento ci porta a difenderci osservando il meccanismo decisionale. Secondo una serie di indici che non si limitano alla documentazione ma guardano oggettivamente anche al profilo dell'investitore.

Vale quindi sottolineare l’orientamento per cui l’intermediario prestatore dei servizi è tenuto a fornire, di volta in volta, evidenza di aver assolto gli obblighi informativi precontrattuali “in concreto”.

Dunque non solo in modo meramente formalistico e rituale.

Solo il loro idoneo assolvimento, infatti, può consentire al risparmiatore di valutare le caratteristiche dell’operazione, e permettergli di compiere una scelta d’investimento consapevolmente orientata (e informata).

Sul punto il collegio ACF è da sempre ben chiaro affermando: "la non derogabile esigenza che venga richiamata l’attenzione del cliente, nella fase genetica dell’investimento, sulle particolari caratteristiche che connotano lo strumento finanziario d’interesse".

Significa che non è sufficiente spiegare al risparmiatore la natura del prodotto finanziario o propinargli frasi modello Faq preordinate a metterlo in allerta. La paura è certamente saggezza verso il pericolo ma, come si evince da indicazioni UE e in particolare dei numerosi lavori dell'ESMA, un risparmiatore non sarà necessariamente informato se intimorito. E non vale nemmeno l'idea che un risparmiatore sarà più propenso a informarsi se viene spaventato. In buona sostanza non è utile a nessuno creare apprensione. E di certo non ha nulla a che vedere con il principio dell'autoresponsabilità o della consapevolezza.

Bisogna invece dettagliare, spiegare, argomentare e fare ricorso a un gergo che cerchi di far capire gli aspetti essenziali e irrinunciabili dell'investimento. Per esempio, nelle obbligazioni subordinate la eventuale presenza di clausole di subordinazione, con idonea disclosure delle relative implicazioni.

E’ bene quindi ricordare come in diversi casi il collegio ACF abbia seguito questo orientamento: "non possono, all’evidenza, dirsi esaustive del compiuto adempimento degli obblighi informativi discendenti dalla normativa di settore le dichiarazioni, pure sottoscritte dai clienti, di aver ricevuto ab origine il “Documento generale di informativa” e di essere stati adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni discendenti da un’operatività su strumenti finanziari".

Se quindi non vengono rispettati i canoni ermeneutici di condivisione e spiegazione, l'intermediario è tacciabile di non aver operato in modo accorto e responsabile nell'interesse della controparte. E il suo operato può essere valutato gravemente deficitario. Anzitutto (essenzialmente) sotto il profilo informativo genetico dell'investimento. Non avendo consentito al risparmiatore di pervenire a scelte che lo avrebbero reso preventivamente e compiutamente edotto delle caratteristiche e delle implicazioni, anche solo potenziali, dell’investimento.


 
 
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