Mercoledì 23 settembre 2026
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Affidamento dei figli e interesse concreto del minore. Cassazione

Articolo · Chiara Focardi ·

Con l’ordinanza n. 24135 del 28 luglio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato una vicenda familiare caratterizzata da un'elevata conflittualità: un rapporto fortemente compromesso tra i figli e la madre, nonché rilevanti criticità nelle capacità genitoriali del padre.

 

Nel corso del giudizio, i due figli, ormai prossimi alla maggiore età, avevano iniziato a vivere stabilmente presso il padre, nonostante i precedenti provvedimenti disponessero il loro collocamento presso la madre e l’affidamento ai servizi sociali. La Corte d’appello aveva invece disposto l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, collocando i minori presso il padre, vietando però il loro trasferimento fuori regione e prevedendo incontri con la madre alla presenza di un educatore.

 

La madre aveva impugnato la decisione, sostenendo che la condotta paterna e le risultanze della consulenza tecnica avrebbero imposto l’affidamento esclusivo, l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale o la conferma dell’affidamento ai servizi sociali. Aveva inoltre contestato la revoca retroattiva dell’assegno per il mantenimento dei figli e il mancato esercizio dei poteri sanzionatori per la violazione dei precedenti provvedimenti giudiziari.

 

La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la disciplina dell’affidamento non ha una funzione punitiva nei confronti del genitore che abbia violato precedenti provvedimenti. Il parametro esclusivo resta l’interesse concreto dei figli, da valutare alla luce delle condizioni effettivamente esistenti, dell’età dei minori, della loro capacità di discernimento e degli effetti prevedibili delle diverse soluzioni prospettate.

 

Il principio si coordina con l’art. 337-ter c.c., secondo cui i provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale e devono tenere conto, tra l’altro, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della concreta organizzazione della vita familiare.

 

Secondo la Corte, il diritto alla bigenitorialità non può essere applicato in modo astratto o mediante l’imposizione di soluzioni teoricamente coerenti, ma concretamente destinate a fallire. La relazione con entrambi i genitori deve essere tutelata nella misura in cui ciò sia compatibile con il benessere dei figli. L’intervento giudiziario deve rispettare un criterio di proporzionalità e arrestarsi quando una misura, pur astrattamente diretta a ripristinare la bigenitorialità, risulti concretamente pregiudizievole per i minori.

 

La Suprema Corte precisa che il genitore inadempiente non è stato “premiato”: la diversa regolamentazione dell’affidamento è stata individuata come la soluzione meno pregiudizievole per i figli in una situazione già compromessa, e non come un riconoscimento della correttezza della condotta paterna.

 

La Cassazione ha inoltre ritenuto legittima la revoca retroattiva dell’assegno che il padre versava alla madre per il mantenimento dei figli. La modifica era stata collegata al momento in cui i minori si erano stabilmente trasferiti presso il padre, il quale aveva iniziato a provvedere integralmente al loro mantenimento.

 

Va ricordato che, nei procedimenti riguardanti i figli minori, il giudice dispone di poteri officiosi e può adottare provvedimenti anche economici senza essere rigidamente vincolato alle domande delle parti, quando ciò sia necessario per adeguare la decisione alla situazione concreta e all’interesse dei figli.

 

La regolamentazione economica deve quindi riflettere l’assetto effettivo della vita dei minori, considerando non soltanto le risorse reddituali dei genitori, ma anche i tempi di permanenza presso ciascuno e il valore delle attività quotidiane di cura e mantenimento.

 

La Corte ha infine escluso che la violazione di un provvedimento sull’affidamento determini automaticamente l’applicazione delle misure sanzionatorie.

 

Nel caso in oggetto, la Corte ha ritenuto non coerente sanzionare il padre per non aver riportato i figli presso la madre dopo aver, nello stesso giudizio, ritenuto ormai stabile e non modificabile la loro collocazione presso di lui. La successiva conferma di tale assetto faceva infatti venire meno la funzione di induzione all’adempimento propria della sanzione.

 

In conclusione, questa ordinanza ribadisce che, nei procedimenti sull’affidamento, il giudice deve individuare, con motivazione adeguata e sulla base di una valutazione aggiornata, la soluzione concretamente meno pregiudizievole per i figli. Anche quando tale soluzione comporti il mantenimento di una situazione familiare imperfetta o non corrispondente all’assetto teoricamente preferibile, il criterio guida resta la tutela effettiva del loro equilibrio psicofisico e della loro evoluzione personale.

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