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Arbitro Controversie Finanziarie (ACF). Sintesi ragionata delle principali tematiche pubblicate nelle decisioni 2 Maggio 2024
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Articolo di Marco Solferini
3 maggio 2024 10:01
 
1) Decisione 7325/2024 - Tempistica di esecuzione degli ordini di rimborso dei fondi comuni di investimento.
Oggetto del ricorso è stato il ritardo con cui gli eredi hanno visto dare attuazione alle istruzioni impartite per la vendita dei prodotti finanziari detenuti nel portafoglio del de cuius (prevalentemente quote di Fondi d'investimento). Il Collegio ACF accogliendo il ricorso con decisione 7325/2024 precisa fra l'altro che: "in tema di OICR, il Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 prevede che, nel caso di richieste di rimborso presentate per il tramite di soggetti collocatori, questi ultimi sono tenuti a trasmetterle ai gestori entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione e che il rimborso deve avvenire al valore unitario della quota del giorno di ricezione della relativa domanda da parte della SGR, rimettendo al regolamento del fondo la definizione dei criteri di individuazione del giorno di ricezione e l’indicazione anche dell’orario entro il quale la richiesta deve pervenire alla medesima".

2) Decisione 7326/2024 – Inadeguatezza alla profilatura delle azioni, eccesso di concentrazione e illiquidità del titolo.
Il ricorso accolto (decisione 7326/2024) si inserisce in un lungo filone di decisioni ad oggi particolarmente nutrito con riguardo alle azioni, ribadendo il principio secondo il quale: "Quanto alla profilatura delle azioni, il fatto che l’Intermediario avesse riconosciuto ai propri titoli azionari, al tempo dei fatti, un profilo di “rischio medio” è stato già oggetto di esame critico da parte di questo Collegio, che ha rilevato che una tale valutazione “non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie” (v., tra le tante, Decisione n. 2342 del 20 marzo 2020)". Nella medesima Decisione si ribadisce inoltre: "Con riferimento, poi, alla contestata violazione delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob 9019104/2009, è sufficiente rilevare come l’Intermediario, non considerando al tempo illiquidi i propri titoli, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi prescritti".

3) Decisione 7327/2024 - Obbligazioni Portugal Telecom
La Decisione 7327/2024 respinge il ricorso, ribadendo fra l'altro: "tenuto conto del profilo dell’odierno Ricorrente, del relativo portafoglio titoli, della reiterata operatività posta in essere sugli investimenti qui controversi, caratterizzata da acquisti molto sotto la pari con successivo incremento e/o movimentazione delle posizioni detenute, nonostante gli univoci segnali di un andamento volatile e di intervenuti deprezzamenti di valore registratisi sul mercato – anche a voler ritenere parzialmente censurabile l’operato del resistente, sotto il profilo informativo, nel momento genetico degli investimenti controversi, ciò che non consente in ogni caso di accogliere la domanda di parte attorea, in una logica controfattuale del “più probabile che non”, è la circostanza che non può configurarsi il necessario nesso di causalità rispetto al danno lamentato".
La Decisione merita di essere letta con attenzione perché il Collegio dedica un apprezzato esame a ciascuna delle censure mosse dal ricorrente che, pur essendo note in quanto già oggetto di precedenti Decisioni, a ben guardare non paiono essere effettivamente spendibili nel caso in oggetto (o sufficientemente spiegate) tenuto conto dell'esatto svolgimento dei fatti e dell'attività da investitore pregressa da parte del ricorrente. Come già in altre decisioni la sensazione latente che le medesime argomentazioni possano essere esportate a tutti i casi, serializzandole, può rivelarsi inadeguata nella strategia del ricorrente stante l'attenzione con cui il Collegio ha da tempo dimostrato di esaminare caso per caso. Ogni censura infatti è necessario che sia elaborata in modo attento e parametrata (trasferita cioè dal diritto al caso pratico) in modo efficace e pertinente ai fatti.
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