Mercoledì 10 giugno 2026
Menu

Assegno Unico Universale. Svolta della Cassazione: spetta al genitore affidatario principale

Articolo · Sara Astorino ·

Quando venne approvato l’AUU, ovvero l’assegno unico universale, si pensava che avrebbe sostituito gli assegni familiari e che la sua attribuzione, stante la sua natura di sostegno alla genitorialità, avrebbe posto fine alla regola che prevedeva che gli assegni familiari venissero assegnati al genitore a cui erano affidati i figli.

Sino all’ordinanza n. 16632 del 27 Maggio 2026 questo era l’orientamento diffuso ed applicato dai Tribunali.

L’AUU doveva essere diviso nella misura del 50% tra i genitori salvo diverso accordo e salvo provvedimento del Tribunale.

Capitava così che in Tribunale, per ridurre la quota di contributo al mantenimento, il genitore rinunciasse al suo 50%.

Da oggi cambia tutto.

 

Il Caso.

In un procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi non si limitavano a discutere circa l’assegnazione della casa coniugale o sulla quantificazione del contributo al mantenimento. Estendevano la lite anche su come dovesse essere ripartito l’Auu.

La Corte d’Appello riteneva, quindi, che l'importo a dovesse essere ripartito in pari misura tra i genitori, in caso di affidamento condiviso, salvo differente accordo tra le parti sicché non sussistendo deroghe all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale non si poteva addivenire ad una diversa suddivisione del beneficio.

La madre ricorreva in Cassazione che, di fatto, riformava la decisione assunta sul punto dalla Corte d’Appello osservando che l'art. 6 del D.Lgs. 230/2021 stabiliva che, in mancanza di accordo tra i genitori del minore, l'assegno vada attribuito a quello affidatario.

Ciò non significa che l’AUU non può essere ripartito se i coniugi sono d’accordo o se il Tribunale lo ritiene opportuno.

Tuttavia non va dimenticato che la sua funzione è quella di semplificare e potenziare gli interventi diretti alla genitorialità e alla natalità.

Guardando, quindi, alla finalità è più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell'interesse della prole, trattandosi di quello che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, finalizzato all’utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse dei figli.

 

Qui il video sul canale YouTube  di Aduc

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →