Disservizi telefonici e risarcimento. I danni vanno dimostrati. Cassazione

La Terza Sezione civile della Suprema Corte, ordinanza n. 21766 del 25.06.2026, ha rigettato il ricorso proposto da una professionista nei confronti di Telecom Italia, confermando il rigetto della domanda risarcitoria relativa a un contratto di telefonia fissa e accesso a internet concluso telefonicamente nel 2012.
La cliente sosteneva di aver aderito a un’offerta comprendente linea telefonica e connessione internet al costo complessivo di 35 euro mensili, oltre IVA. Dopo i primi mesi di applicazione delle condizioni iniziali, aveva ricevuto fatture di importo maggiore, contestando gli addebiti e chiedendo la documentazione relativa al contratto. La situazione si era ulteriormente complicata con la sospensione della linea telefonica per un periodo prolungato.
La cliente aveva quindi convenuto in giudizio l’operatore, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e sostenendo che l’interruzione del servizio avesse inciso anche sulla propria attività libero-professionale. Il Giudice di pace aveva respinto sia la domanda principale sia quella riconvenzionale dell’operatore, ravvisando tuttavia una violazione dei doveri di buona fede nell’esecuzione del rapporto e riconoscendo un danno non patrimoniale. Il Tribunale di Roma, in sede di appello, aveva invece rigettato integralmente la domanda dell’utente. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti respinti dalla Corte.
Il primo motivo denunciava la violazione degli articoli 2697 e 2728 c.c. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe trascurato alcuni documenti dai quali sarebbe risultata sia l’esistenza del contratto sia la responsabilità dell’operatore.
La Cassazione ha ricordato che l’articolo 2697 c.c. riguarda la distribuzione dell’onere probatorio: chi fa valere un diritto deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. La violazione della norma può essere denunciata in cassazione soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata.
Nel caso in oggetto non è stato messo in discussione il riparto dell’onere probatorio, ma l’apprezzamento del materiale istruttorio, che appartiene al giudice di merito. La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella compiuta nei gradi precedenti, quando quest’ultima sia sorretta da una motivazione coerente. Poiché la ricorrente non aveva individuato uno specifico errore nel riparto dell’onere della prova, ma sostanzialmente sollecitato una nuova valutazione dei documenti prodotti, il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente aveva denunciato la violazione dell’articolo 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse travisato il contenuto di una delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse una vera e propria inosservanza della regola processuale sulle prove, ma la lettura e l’interpretazione attribuite dal giudice alla delibera. Anche sotto questo profilo, la ricorrente tendeva dunque a ottenere una rivalutazione del fatto.
La violazione dell’articolo 115 c.p.c. può configurarsi, in particolare, quando il giudice decida sulla base di prove non introdotte dalle parti, fuori dai casi in cui gli sia riconosciuto un potere istruttorio d’ufficio, oppure quando ometta di considerare fatti non specificamente contestati. Non ricorre, invece, per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità o rilevanza ad alcune prove rispetto ad altre.
Il terzo motivo riguardava l’articolo 1226 c.c., secondo cui, quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidare equitativamente.
La Corte ha ribadito che la liquidazione equitativa non elimina l’obbligo di provare l’esistenza del danno. Infatti la liquidazione equitativa opera soltanto in una fase successiva, quando il pregiudizio sia certo, ma la sua esatta quantificazione risulti impossibile o particolarmente difficoltosa. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha escluso che fosse stata raggiunta la certezza dell’esistenza del danno, posto che le allegazioni della ricorrente erano rimaste generiche e non consentivano di individuare in modo preciso né il pregiudizio economico né quello non patrimoniale.
Con il quarto motivo la ricorrente aveva sostenuto che la sospensione della linea telefonica avesse leso il diritto al lavoro, e che tale lesione giustificasse il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059 c.c.
La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la ricorrente aveva affermato in modo apodittico la gravità della lesione senza descrivere concretamente le conseguenze prodotte dal disservizio.
Alla luce di tutto ciò, il principio di particolare rilievo pratico che emerge dall’ordinanza in esame è che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non deriva automaticamente dalla violazione del contratto, ma è necessario dimostrare che la lesione sia grave, che il pregiudizio sia serio e che non si tratti di semplici disagi o fastidi. Nel caso di una professionista, quindi, non era sufficiente affermare che l’interruzione della linea avesse potenzialmente ostacolato l’attività lavorativa: sarebbe stato necessario indicare, ad esempio, quali attività professionali fossero state concretamente impedite, quali perdite economiche fossero derivate, se vi fosse stata una riduzione dei redditi oppure se fossero stati compromessi l’immagine e la reputazione professionale.
In mancanza di una specifica allegazione delle conseguenze negative subite, la Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.