Giovedì 11 giugno 2026
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Intermediario fa sottoscrivere al cliente 82enne un Btp al 2045, ora dovrà risarcirlo

Articolo · Redazione ·
 Per l'Acf anche un titolo di Stato può risultare inadeguato se la sua durata e la sua sensibilità ai tassi non sono compatibili con l’età del sottoscrittore.

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha accolto il ricorso di un investitore ultraottantenne, condannando l’intermediario al pagamento di 35.193,46 euro oltre agli interessi legali.

La decisione, la numero 8268 del 25 novembre 2025, riguarda l’acquisto di un Btp Green 1,5% con scadenza 2045, ritenuto non adeguato al profilo del cliente. Il caso ruota attorno alla coerenza dell’investimento con l’orizzonte temporale dichiarato dal ricorrente e con le sue limitate conoscenze finanziarie.

Il cliente, 82enne al momento della sottoscrizione (2021) e con una storia di investimenti concentrata su strumenti semplici e a basso rischio come libretti bancari e certificati di deposito, aveva indicato nel questionario Mifid un livello di conoscenze “basso”, un profilo di rischio “moderato” e soprattutto la non disponibilità a detenere titoli con scadenza superiore ai sette anni. Nonostante tali elementi, l’intermediario gli aveva consigliato l’acquisto di un Btp Green con scadenza oltre il 2045. Quando il valore del titolo è sceso a circa 63.000 euro, l’investitore ha presentato reclamo, ritenendo che l’intermediario avesse violato i doveri di diligenza, informazione e adeguatezza previsti dal Testo Unico della Finanza.

L’intermediario ha sostenuto che l’operazione era risultata adeguata sulla base della valutazione Mifid e che il cliente stesso aveva espresso la volontà di investire esclusivamente in titoli di Stato, privilegiando quelli a scadenza più lunga per ottenere un rendimento maggiore. Ha, inoltre, ricordato che il ricorrente aveva incassato otto cedole per complessivi 5.250 euro netti e che la perdita non poteva considerarsi definitiva, essendo il rimborso a scadenza certo e il valore del titolo soggetto a possibili recuperi in funzione dell’andamento dei tassi d’interesse.

Il Collegio Acf ha, però, ritenuto assorbente l’inadeguatezza dell’investimento rispetto all’orizzonte temporale. Il cliente aveva manifestato in modo chiaro di non voler assumere impegni finanziari di durata superiore ai sette anni e, data l’età avanzata, la scelta di un titolo con scadenza oltre la ragionevole aspettativa di vita avrebbe richiesto una valutazione molto più accurata da parte dell’intermediario. L’Arbitro ha, inoltre, rilevato che la relazione di adeguatezza era formulata in termini generici e standardizzati, limitandosi a ricalcare le previsioni normative senza spiegare nel concreto perché un titolo con una scadenza così lunga fosse considerato coerente con il profilo del cliente. Non è stata, inoltre, ritenuta provata l’affermazione dell’intermediario secondo cui sarebbe stato il ricorrente a insistere per acquistare il titolo con la scadenza più lontana.

Per la determinazione del risarcimento, l’Acf ha applicato criteri consolidati, considerando il controvalore iniziale investito pari a 100.815,31 euro, le cedole percepite fino al momento rilevante e il valore che il cliente avrebbe potuto ottenere disinvestendo quando si è reso conto, o avrebbe dovuto rendersi conto, della rischiosità dell’investimento. Tale momento è stato individuato nella data del reclamo, il 23 aprile 2024, quando il titolo quotava 63,44 euro. Detraendo dalle somme investite il valore teorico di dismissione e le cedole già incassate, l’Arbitro ha quantificato il danno in 33.437,81 euro, valore poi rivalutato fino a raggiungere l’importo finale di 35.193,46 euro.

(Citiwire del 04/12/2025)

 
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