Nella dichiarazione dei redditi va dichiarato l’affitto pagato dall’ex coniuge a titolo di mantenimento

Nei procedimento di separazione, divorzio o affidamento dei figli, il contributo al mantenimento riveste sempre un ruolo fondamentale non solo per la sua quantificazione ma anche per la modalità di pagamento.
Capita, sempre più spesso, che la casa dove i minori vivranno sia gravata da mutuo oppure che il contratto di locazione sia troppo elevato da sostenere per il genitore collocatario prevalente.
In questi casi può essere disposto, soprattutto quando anche i redditi dell’altro genitore, non sono tali da imporre un diverso contributo al mantenimento.
Il genitore non collocatario invece di versare un assegno di mantenimento procederà al pagamento del mutuo oppure al pagamento del canone di locazione.
Ebbene, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26608/2026, le somme versate a titolo di mantenimento per pagare l’affitto o il mutuo rientrano nel reddito imponibile e devono essere dichiarate.
Il caso.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una donna di non aver mai dichiarato il contributo al mantenimento percepito per sé e per i figli e, pertanto, notificava alla stessa gli avvisi di accertamento.
La donna impugnava le cartelle e le Commissioni tributarie annullavano gli avvisi per l’imposizione, ai fini Irpef, degli assegni di mantenimento percepiti, per sé e per i figli, per redditi mai dichiarati.
L’Agenzia dell’Entrate, quindi, si rivolgeva alla Corte di Cassazione sostenendo che questi assegni di mantenimento costituiscono reddito imponibile che deve essere parificato al reddito per lavoro dipendente.
La Corte di Cassazione analizzava la documentazione prodotta, con particolare attenzione alle somme annualmente corrisposte dall’ex coniuge per provvedere al pagamento del canone di locazione, e concludeva: “In tema di imposte dirette a seguito della separazione personale dei coniugi, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. c), e 47 (ora 50) comma 1, lett. i) del dPR n. 917 del 1986, e dell’art. 3, comma 1, del dPR n. 42 del 1988, nelle formule applicabili “ratione temporis”, qualora l’autorità giudiziaria abbia fissato un importo onnicomprensivo per il mantenimento di moglie e figli specificando che la somma riconosciuta è comprensiva dell’eventuale canone da corrispondere per locazione di un immobile, quanto corrisposto per il canone rientra nell’ammontare del reddito percepito dal coniuge beneficiario che deve essere sottoposto ad imposizione nel limite di legge, fermo restando che quando dell’immobile locato fruiscano pure i figli, anche la porzione della cifra prevista per il pagamento del canone di locazione deve essere calcolata nella misura di metà, salvo diversa previsione dell’autorità giudiziaria”.