Mercoledì 4 novembre 2026
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Rette RSA e Alzheimer. Cura e assistenza sono a carico del SSN. Corte Appello Firenze

Articolo · Claudia Moretti ·

Con la sentenza n. 375 del 28 gennaio 2026, la Corte d’Appello di Firenze, allineandosi alle molte pronunce di legittimità, ha escluso che i familiari di una persona affetta da Alzheimer in fase grave dovessero pagare la retta del ricovero in RSA, poiché le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali ricevute erano, nel caso concreto, inscindibili. Una decisione che non inventa nulla: applica un criterio che la Cassazione ripete da anni e che le strutture — e spesso le ASL — continuano a trattare come opinabile.

 

Il criterio è questo: per stabilire chi debba sostenere il costo del ricovero di un anziano non autosufficiente in RSA non conta la denominazione amministrativa della struttura o del modulo di inserimento, né conta il fatto che le attività assistenziali rese al paziente ricoverato siano numericamente superiori a quelle infermieristiche. Conta se, per quella persona, l’assistenza sia necessaria a rendere possibile la cura, cioè se tra le due prestazioni vi sia un nesso di strumentalità necessaria. Laddove tale nesso sussista, l’intera prestazione è sanitaria (rectius sociosanitaria ad alta integrazione sanitaria) e grava interamente sul Servizio Sanitario Nazionale (Cass. n. 13714/2023; Cass. n. 21162/2024; Cass. n. 16188/2026).

 

La gratuità, dunque, non discende dalla diagnosi in sé, bensì dall’accertamento delle condizioni del malato, che va fatto sulla documentazione clinica e sul piano di cura individuale (esistente o dovuto), e non sulle caratteristiche astratte della struttura.

Il principio, del resto, è scritto nella legge da decenni. L’art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992 definisce sociosanitarie le attività che rispondono, attraverso percorsi integrati, a bisogni di salute che richiedono contemporaneamente prestazioni sanitarie e protezione sociale, collocando nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le prestazioni a elevata integrazione sanitaria rivolte agli anziani e alle persone con patologie cronico-degenerative. Per un malato di Alzheimer avanzato, l’aiuto nell’alimentazione e nell’igiene, la sorveglianza per prevenire cadute o condotte pericolose e la gestione dei disturbi del comportamento sono parte integrante del trattamento. Separarle dalla terapia con un tratto di penna, etichettandole come “alberghiere”, non le rende diverse da quello che sono: prestazioni assorbite nella risposta sanitaria dello Stato.

 

Né vale opporre il contratto — che la Corte ritiene nullo — firmato all’ingresso richiesto dalle strutture. Il modulo sottoscritto dal figlio o dal coniuge nell’urgenza di trovare un posto non fa venir meno una prestazione che l’ordinamento pone a carico del servizio pubblico; la compartecipazione alla spesa, quando dovuta, deve trovare fondamento nella disciplina regionale e comunale, non in una prassi interna o in una clausola prestampata (Cass. n. 23451/2024).

 

La popolazione invecchia, le demenze aumentano e il numero di persone che non possono essere curate né in ospedale né a casa è destinato a crescere. È questo l’elefante nella stanza, e finora lo si è gestito restringendo la nozione di cura e lasciando che fossero le famiglie, una per una, a contestare le rette davanti ai giudici in contenziosi costosi, complessi e lunghi, con il risultato che il diritto finisce per essere riconosciuto soltanto a chi ha i mezzi per difendersi. La sostenibilità del sistema è un problema serio, ma si affronta con la programmazione, il finanziamento dei LEA, l’assistenza domiciliare e criteri nazionali trasparenti di compartecipazione.

 

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