Venerdì 2 ottobre 2026
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Riconoscimento della paternità e tutela del minore

Articolo · Sara Astorino ·

Il Tribunale di Belluno, con la recente sentenza n. 243/2026, affronta, aderendo pienamente all’orientamento stabilito dalla Corte di Cassazione, tutte le molteplici questioni legate al riconoscimento della paternità.

Nel caso analizzato dal Tribunale, infatti, da una parte il padre voleva riconoscere il proprio figlio mentre dall’altra parte, la madre, negava il proprio consenso al riconoscimento.

Il contesto del riconoscimento era caratterizzato da elevata conflittualità e dal bisogno di tutelare, al di là delle contrapposte volontà degli adulti, gli interessi di un minore.

Quali norme dovevano essere osservate per tutelare il minore?

Sicuramente l’art. 250 del codice civile che, al suo I comma, consente che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio possa essere effettuato da entrambi i genitori sia congiuntamente, anche se sposati con altre persone, che separatamente.

L’assenso del minore, a norma del II comma dello stesso articolo, è obbligatorio solo quando questo ha compiuto 14 anni.

Infine, il III comma, prevede il consenso obbligatorio  del genitore che abbia già riconosciuto il figlio non ancora quattordicenne.

 

La norma sembrerebbe chiara eppure il Tribunale di Belluno ha chiarito che le sentenze possono avere, in casi come questo, anche un ruolo suppletivo.

 

Più dettagliatamente il Tribunale ha chiarito che può essere accolta la domanda di riconoscimento, pur dando atto e sapendo che l’altro genitore, ai sensi del III comma dell’art. 250 cc, non ha prestato il proprio consenso, quando il predetto accoglimento è conforme al superiore interesse della prole.

 

In buona sostanza: la tutela del benessere del minore è più forte della volontà del genitore anche se esistono norme a tutela della stessa.

 

Come si fa a capire quale sia il bene superiore del minore?

Deve essere svolta un’indagine da parte del Tribunale concentrata sull’interesse del minore ovvero va valutata l’adeguata protezione.

Il che comporta la valutazione del livello di conflittualità, la presenza di un altro genitore ( cd. sociale), il tempo intercorso tra la nascita e la richiesta di riconoscimento, l’effetto che il riconoscimento potrebbe avere sul minore anche a livello di tutela della identità personale e di sconvolgimento emotivo.

Non dovrà neppure dimenticarsi, nel corso dell’indagine, quelli che sono i diritti doveri del genitore fissati dall’art. 30 Cost. Quali l’obbligo di provvedere al mantenimento del bambino, alla sua istruzione ed educazione.

 

Partendo da questi elementi, il Tribunale di Belluno ha chiarito che la domanda di riconoscimento della paternità, priva del consenso dell’altro genitore, “impone al giudice di operare un bilanciamento tra il diritto del genitore al riconoscimento del rapporto di filiazione, il diritto del minore alla verità dello status e alla propria identità personale e familiare, e l’esigenza di evitare che l’acquisto dello status possa determinare un pregiudizio concreto e rilevante per il minore”.

 

Qui il video sul canale YouTube di Aduc

 

 

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