Giovedì 18 giugno 2026
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Rsa. Limitati i costi extra a carico degli assistiti

Articolo · Redazione ·

Il Tribunale di Parma (sentenza 26 maggio 2026 n. 618) interviene in tema di spese per le prestazioni sociosanitarie. Sulla premessa che l’assistenza sanitaria pubblica è resa a titolo gratuito (Legge n. 833/1978) di conseguenza, se vengono erogate prestazioni sanitarie, ogni pattuizione tra la struttura accreditata e l’assistito volta a stabilire un corrispettivo per le prestazioni di cura è affetta da nullità per difetto di causa.

 

Prestazioni non sanitarie

Se vengono erogate prestazioni aventi natura non sanitaria, ossia prestazioni esclusivamente di natura sociale-assistenziale, eventuali limiti previsti da norme di fonte primaria o secondaria o da provvedimenti amministrativi generali per le quote di partecipazione alla spesa degli enti pubblici territoriali od istituzionali, non escludono l’autonoma determinazione del corrispettivo tra strutture erogatrici dei servizi e utenti.

Nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni (di natura diversa) debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell’assistito, e dunque la prestazione complessiva deve essere erogata a titolo gratuito.

L’elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale inscindibile dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale pura, non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale.

La inscindibilità della prestazione

Segnatamente, quando sia dimostrata la natura inscindibile e integrata della prestazione allora l’intervento sanitario-socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura accreditata garantisce all’assistito dal Ssr, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell’ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico, regolato da tariffe imposte che possono prevedere anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o degli utenti, ma che non sono oggetto di libera pattuizione, in quanto la struttura accreditata eroga una prestazione di servizio (assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore del soggetto cui è assicurata ex lege la tutela della salute, affidata al Servizio sanitario pubblico, alle condizioni quali-quantitative ed anche tariffarie determinate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali in base alle risorse finanziarie disponibili, condizioni e tariffe che detta struttura è tenuta ad accettare se intende svolgere tale attività.

Fondo nazionale e regionale

Ne segue che, ove ricorra la ipotesi predetta (prestazioni congiunte ed indissociabili necessarie ad assicurare la cura e la tutela della salute della persona), il frazionamento forfetario della spesa - tra Fondo sanitario nazionale e regionale, da un lato, e intervento economico integrativo dei Comuni o dei privati, dall’altro -, determinato “in proporzione della incidenza” che rivestono le prestazioni di differente natura, opera pur sempre nell’ambito delle competenze del SSN in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al D.Lgs. n. 502/1992 (s.m..i), e dunque rimane assoggettato ai limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria, non essendo pertanto ipotizzabili elementi di costo aggiuntivi, variabili a discrezione della struttura accreditata, non ricompresi nella determinazione tariffaria della prestazione sanitaria-socio assistenziale integrata.

 

(Fortunato Costantino su IlSole24Ore)

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