Venerdì 30 ottobre 2026
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TSO e difesa obbligatoria: chi paga? 

Articolo · Claudia Moretti ·

Con la sentenza n. 157 del 2026, la Corte costituzionale ha stabilito che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera deve essere assistita da un difensore nel procedimento con cui il giudice tutelare decide sulla convalida e sulla proroga del ricovero, ma non ha detto chi debba pagarlo.

 

La pronuncia completa il percorso avviato con la sentenza n. 76 del 2025, che aveva già introdotto nel procedimento dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978 garanzie che il legislatore non aveva scritto: la comunicazione dell’ordinanza sindacale all’interessato, la sua audizione personale da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del decreto. Ora la persona deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia; se non lo fa, il giudice ne designa uno d’ufficio, che va informato tempestivamente, può partecipare all’audizione e riceve la notifica del decreto motivato. Lo stesso vale per la proroga. La Corte muove da un dato che la prassi tende a dimenticare: il TSO ospedaliero è una misura coattiva che incide sulla libertà personale, e una difesa soltanto facoltativa avrebbe lasciato scoperte proprio le persone che, per la crisi in corso o per mancanza di mezzi e di relazioni, non sono in grado di cercarsi un avvocato.

Bene, ma non benissimo.

 

La Consulta ha reso sì la difesa obbligatoria, ma non gratuita. E le regole generali del testo unico sulle spese di giustizia vanno in tutt’altra direzione. L’art. 103 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che chi riceve notizia della nomina di un difensore d’ufficio sia avvertito anche dell’obbligo di retribuirlo, salvo che ricorrano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato; l’art. 116 consente la liquidazione dell’onorario da parte del magistrato solo quando il professionista dimostri di aver tentato inutilmente il recupero del credito, e anche allora lo Stato anticipa ma conserva il diritto di ripetere le somme dall’assistito. Trasposto al TSO, il meccanismo produce un esito difficile da giustificare: lo Stato impone un avvocato per controllare una misura sanitaria disposta, secondo la legge, nell’interesse della persona, e poi può presentare il conto proprio a chi quella misura l’ha subita. Magari a dimissione avvenuta, quando il malcapitato riceve una parcella di cui nessuno gli aveva spiegato l’origine.

 

Né basta rinviare all’ammissione al patrocinio su istanza. Chi è ricoverato in TSO spesso non è materialmente in grado di conferire un incarico, firmare una domanda o produrre la documentazione reddituale nei tempi strettissimi della convalida. Il regime pensato per l’imputato, del resto, presuppone un reato da contestare, e qui di illecito non ce n’è alcuno. Allo stato, dunque, manca — ed è urgente — una norma che per il TSO preveda l’ammissione automatica al patrocinio.

 

Il modello, peraltro, il legislatore lo conosce bene. Per la convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera e per quella del trattenimento nei centri per i rimpatri, gli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevedono la partecipazione del difensore e l’ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato. La Cassazione ha ribadito di recente (Cass. ord. n. 23788/2026 e n. 21381/2026) che si tratta di un’ammissione ex lege: il giudice verifica soltanto la qualità di straniero extracomunitario e la natura del procedimento, senza alcuna prova del reddito. Sono norme speciali, che non si possono estendere per analogia al TSO; dimostrano però che, quando la difesa è necessaria, il procedimento è rapidissimo e la persona si trova in una condizione di particolare vulnerabilità, l’ordinamento sa già come renderla effettiva. Sarebbe singolare assicurare allo straniero trattenuto in un CPR ciò che si nega a chi è trattenuto in un reparto psichiatrico.

 

Serve dunque una norma espressa, e scriverla non è difficile: ammissione di diritto al patrocinio a spese dello Stato della persona sottoposta a TSO ospedaliero nei procedimenti di convalida, proroga e impugnazione previsti dall’art. 35 della legge n. 833 del 1978, senza istanza e senza verifica reddituale, con liquidazione del compenso da parte del giudice secondo i parametri professionali.

 

La stessa norma dovrebbe sciogliere un nodo che la sentenza n. 157 lascia aperto, chiarendo se il difensore della convalida possa seguire anche il ricorso al tribunale e con quale copertura.

 

Attenzione: gratuità per il paziente non vuol dire lavoro gratuito per l’avvocato. L’art. 131 del testo unico prevede che, con l’ammissione al patrocinio, onorari e spese siano anticipati dall’Erario, e la Cassazione (ord. n. 15118/2026) ha escluso che il giudice possa sostituire la valutazione concreta dell’attività svolta con somme forfettarie fissate da prassi interne degli uffici. Nel TSO quell’attività è tutt’altro che simbolica: esaminare la proposta medica e l’ordinanza sindacale, controllare i termini e la motivazione sui presupposti sanitari e sulle alternative territoriali, partecipare all’audizione. La rapidità del procedimento richiede reperibilità e competenza specialistica, e una liquidazione di facciata finirebbe per svuotare dall’interno la garanzia voluta dalla Corte. In attesa del legislatore, tribunali, ordini forensi e servizi sanitari possono almeno concordare protocolli che individuino difensori formati e dicano chiaramente alla persona quale regime economico le si applica, così da evitare almeno la parcella a sorpresa dopo la dimissione.

 

La Corte ha deciso che chi è sottoposto a TSO non può restare solo davanti a chi lo vuol curare contro il suo consenso e davanti al giudice tutelare. Ora bisogna evitare che resti solo davanti alla parcella.

 

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