
Abbonamenti per palestre, per trattamenti estetisti e odontoiatrici, rette per asili, viaggi e tanto altro. In queste settimane abbiamo raccolto moltissime segnalazioni di consumatori che non solo non vengono rimborsati per i servizi non goduti a marzo, ma addirittura sono oggetto di intimazioni di pagamento per aprile e mesi successivi, nonostante la serrata. Abbiamo già consigliato in questi casi di sospendere i pagamenti e, laddover necessario, intimare la risoluzione del contratto ed il rimborso dei pagamenti effettuati senza ricevere servizi.
Nella è dovuto per servizi non erogati.
Ma cosa succede a chi ha fatto un contratto di credito al consumo e sta pagando rate alle finanziarie per servizi non più erogati, come ad esempio un abbonamento alla palestra o un circolo sportivo, un ciclo di trattamenti estetici, un viaggio cancellato?
In questo caso, sarà la finanziaria a dover rimborsare al consumatore le rate relative a servizi non goduti, previa risoluzione contrattuale. Ecco i passaggi da seguire:
1. inviare al fornitore (palestra, asilo, centro estetico ecc.) una
messa in mora per raccomandata a/r o PEC, intimando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del codice civile;
2. transcorsi almeno 10 giorni dalla consegna della comunicazione al fornitore, si potrà chiedere la risoluzione del contratto di credito al consumo alla propria finanziaria (sempre per raccomandata a/r o PEC), intimando la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinques del Testo Unico Bancario e il rimborso delle rate pagate per servizi di cui non si è potuto usufruire.
Qualora la finanziaria non risolva il contratto e/o non restituisca le rate pagate per servizi non goduti, si potrà fare
ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
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Note:
Testo Unico Bancario, art. 125 quinques:
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
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