Assegnazione casa coniugale: cosa include?

Nei procedimenti legati a questioni familiari molto spesso si discute dell’assegnazione della casa familiare.
L’assegnazione, che va ai figli e non al genitore, esprime un concetto giuridico molto più complesso rispetto a ciò che si immagini.
L’assegnazione non si limita alla casa ma anche a tutto ciò che serve a tutelare l’habitat domestico dei figli, quindi mobili, garage, cantine etc etc.
Secondo la Corte di Cassazione spetta al coniuge non assegnatario dimostrare l’inesistenza o l’eventuale cessazione del vincolo pertinenziale.
Proprio sul vincolo pertinenziale si è concentrata con l’ordinanza n. 18556/2026 la Corte di Cassazione che ha chiarito che per estendere l’assegnazione della casa familiare ad un bene autonomo solo se l’estensione corrisponde all’interesse dei figli.
Interesse che deve essere valutato in maniera estremamente rigorosa, per tale ragione l’estensione deve considerarsi legittima solo se contribuisce alla conservazione dell’ambiente domestico di riferimento.
Il caso.
Nel corso di un procedimento di separazione al genitore convivente era stata assegnata sia la casa familiare che un secondo immobile, rustico, ritenuto pertinenza dell’abitazione principale.
Tale qualificazione veniva contestata in quanto, secondo il proprietario, il bene non era una pertinenza ma costituiva un bene autonomo.
Avendo la Corte d’Appello confermato la decisione del Tribunale, era necessario adire la Corte di Cassazione.
Era proprio la Corte a rilevare come non si fossero adeguatamente esaminate le prove e come, circostanza ben peggiore, neppure era stata effettuata la doverosa verifica dell’interesse della prole all’assegnazione di un secondo immobile.
Cosa doveva essere verificato?
Dovevano essere verificati almeno due elementi.
Il primo costituito dalla reale sussistenza della pertinenzialità ed il secondo costituito dalla reale funzione benefica per i minori.