Autovelox. Tutti omologati, niente più ricorsi? Non proprio

Il ministro dei Trasporti ha fatto sapere di aver firmato il decreto che definisce termini e procedure di omologazione, taratura e verifica di disponibilità degli autovelox.
Il codice della strada stabilisce che solo gli autovelox omologati sono abilitati a rilevare le violazioni dei limiti di velocità. Negli ultimi anni il ministero dell’Interno aveva “azzardato” con una circolare che anche se non lo erano, le apparecchiature andavano considerate valide, ma siccome una circolare non vale più della legge (così come confermato anche da sentenze di Cassazione), buona parte dei ricorsi presentati a prefetti e giudici di pace, venivano accolti.
Ora ci sarebbe la legge, che dovremo aspettare che sia pubblicata ed in vigore per le 15 apparecchiature indicate e saranno indicate le procedure per quelle da approvare.
Tutto risolto? Non proprio. Intanto i procedimenti avviati e le infrazioni contestate fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale valgono a tutti gli effetti, visto che l’art.142 del Cds prevede l’omologazione e, ad oggi, nessun apparecchio è omologato. Inoltre il decreto può disciplinare l’omologazione, ma non far diventare omologati tutti gli autovelox approvati. Infine la competenza sull’omologazione non spetterebbe al ministero dei Trasporti, ma a quello delle Imprese (autorità metrologica in materia). La questione è quindi molto aperta.
L’unica cosa certa, al momento, è che le autorità se ne stanno occupando. Fare ricorso contro gli autovelox piazzati più che altro per fare cassa, è sempre fattibile e le possibilità di accettazione continuano ad essere alte.
I ricorsi possono essere presentati in diversi modi, più o meno onerosi per i malcapitati:
- il più semplice è in autotutela: si chiede ai vigili che hanno emesso il verbale di annullare lo stesso. Non c’è udienza del ricorrente. La polizia municipale non ha obbligo di risposta, la presentazione dell’istanza non blocca i termini per il ricorso a giudice di pace o prefetto. Occorre quindi fare attenzione e, nel caso, procedere prima che scadano i termini per gli altri tipi di ricorso.
- al Prefetto del luogo dove è stata commessa l’infrazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Non c’è udienza del ricorrente, Il Prefetto, respingendolo (e spesso lo fa), raddoppia l’importo della multa che, nel caso, potrebbe poi essere impugnata davanti al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del rigetto.
- al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica, al tribunale del luogo dove è avvenuta l’infrazione. Statisticamente il più “sicuro”, ma con degli oneri. Occorre pagare un imposta di minimo 43,00 euro, Occorre presenziare all’udienza.
Qui un po’ di informazioni tecniche
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