Lunedì 8 giugno 2026
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Disabili a scuola: sostegno mancante è discriminazione. Cassazione SU

Lapulce · Sara Astorino ·
Dan Dennis - Unsplash
Foto: Dan Dennis — Unsplash (Unsplash License (libero uso))

Un argomento da sempre dibattuto ma mai analizzato fino in fondo è costituito dai diritti dei ragazzi affetti da disabilità all’interno della scuola.

E’ noto che gli insegnanti di sostegno non siano sempre confermati, costringendo ad una rotazione continua a discapito degli studenti che, soprattutto in alcuni casi, avrebbero bisogno di iniziare il proprio percorso scolastico ed ultimarlo sempre con la stessa persona.

Meno conosciuto, ma ben più grave, è il fenomeno che si verifica in alcune scuole ove il sostegno che il ragazzo ha il diritto di avere semplicemente non viene garantito.

 

Che succede in questi casi? Chi tutela i diritti dei ragazzi?

 

A questi quesiti, con una sentenza innovativa e destinata a fare storia, rispondono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 12704 del 05 Maggio 2026  ha chiarito che ogni qualvolta la scuola non garantisce il sostegno previsto per un ragazzo affetto da disabilità, siamo innanzi ad una discriminazione indiretta.

 

Più precisamente le SU della Cassazione hanno chiarito che qualora il sostegno previsto in favore del ragazzo, sia sotto il punto di vista delle ore che dei lavori da svolgere, non è garantito, l’alunno affetto da disabilità vede compresso il suo diritto allo studio.

La compromissione è legittima solo se si accompagna alla medesima compromissione formativa per tutti gli altri studenti.

 

Rispetto al passato siamo innanzi ad una rivoluzione copernicana perché l’assenza di sostegno, o sostegno adeguato, non è più una semplice disfunzione amministrativa ma costituisce la violazione di un diritto costituzionale e, quindi, determina una discriminazione, per quanto indiretta.

 

Un esempio concreto: le famiglie non contesteranno ore mancanti o errori organizzativi, ma che il proprio figlio è stato trattato in maniera diversa, in un certo senso inferiore, in palese violazione dell’art. 3 della Costituzione, art. 34 e 38 L. 67/2006.

 

Vi è, inoltre, un ulteriore novità: la competenza in questo caso spetta al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo.

 

 

Qui il video sul canale YouTube di Aduc

 

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