Genitore sociale adotta figlio della ex partner: sentenza storica Umbria

Con il termine famiglia si indicano molte situazioni differenti rispetto al passato. E proprio perché il medesimo termine indica situazioni diverse, non solo giuridicamente, si è sentita la necessità di parlare non solo dei genitori naturali ( biologici) ma anche dei genitori sociali.
Chi sono i genitori sociali? Cosa indica questo termine? Che diritti hanno?
Col termine genitore sociale si indica il compagno o la compagna del genitore biologico che, pur senza avere legami di sangue, assume un ruolo attivo nella cura e dell’educazione dei figli del partner.
Nonostante l'indubbia importanza svolta dal genitore sociale, ad oggi non esiste una tutela specifica dei loro diritti, soprattutto alla fine del rapporto o nel caso in cui il genitore biologico venisse a mancare.
Per tale ragione la decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni dell’Umbria ha particolare importanza: si affermata la prevalenza della continuità educativa ed affettiva sul dato biologico nel momento in cui ad essere in gioco è l'interesse superiore del minore.
Il caso.
Una coppia convive per circa dieci anni, nel corso della convivenza i due avevano un bambino.
Tuttavia la famiglia si completava grazie alla presenza di un altro bambino nato dalla precedente relazione avuta da uno dei partner.
Finita la relazione, l’ormai ex coppia decide di gestire l’affidamento del loro figlio naturale tramite quello paritetico.
In questa circostanza l’altro bambino non avrebbe avuto tutela nonostante che con il genitore sociale avesse sviluppato negli anni un rapporto affettivo non solo stabile ma anche molto profondo, non solo i due fratelli, che sono inseparabili, avrebbero perso il loro rapporto.
L’ex coppia prendeva, quindi, una decisione coraggiosa, del tutto innovativa, dopo la cessazione della convivenza: il fratello grande segue il fratello piccolo nei giorni "di spettanza" presso il padre e con questi ultimi permane.
Alla luce di ciò il padre chiede al Tribunale per i Minorenni di poter adottare il bambino ricorrendo alle cd adozioni in casi speciali previste dall'art. 44 della Legge n. 184/1983 lettera d) con il consenso della madre biologica.
Il Tribunale ha accolto il ricorso perché “sebbene la madre naturale del minore e il ricorrente si siano di fatto separati, è evidente che l'adozione del minore da parte dell'istante sia idonea a realizzare il preminente interesse del medesimo, dovendosi salvaguardare la continuità affettiva, la conservazione del rapporto affettivo, educativo e di sostegno materiale e morale già consolidato all'interno del nucleo familiare e conferire tutela giuridica alla stabile e pregressa situazione familiare”
E’ stato possibile accogliere il ricorso perché tra i cosiddetti casi particolari, c’è la possibilità di adottare il figlio del coniuge.