Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Condominio: fondi raccolti da privato e sinistri senza chiarimenti

8 giugno 2026
Domanda 8 giugno 2026
Nella ordinaria riunione condominiale del 2024 l'amministratore ci informa che dopo un sopralluogo di incaricati tecnici della sicurezza è risultato necessario installare sul terrazzo condominiale una grata. L'assemblea da mandato all'amministratore che produce un preventivo che diversi condomini ritengono alto. Una di questi ultimi condomini propone un fabbro di sua conoscenza il quale produce un preventivo inferiore del 50%. La condomina raccoglie i soldi per una rata straordinaria e a distanza di due anni non abbiamo ancora la grata installata né tantomeno i soldi indietro perché afferma (la condomina) di aver già girato le quote raccolte al fabbro ma non ci mostra le ricevute di versamento, superfluo dire che il fabbro da due anni ha problemi di salute e non può venire.
Un secondo problema riguarda la comunicazione durante l'assemblea ordinaria di maggio 2026 in cui veniamo informati dell'apertura di due sinistri condominiali vs assicurazione per due problemi tecnici del condominio ma ad oggi l'amministratore non ci ha fornito ulteriori dettagli benché richiesti.
Il sottoscritto e altri 2/3 condomini pretendono chiarimenti in merito ai due punti soprariportati, qual è il vostro suggerimento? Grazie per il prezioso aiuto. 
Claudio


Risposta ADUC
Gentile Claudio,
sul primo punto — la grata e la raccolta di denaro — quello che descrive è una gestione irregolare di fondi condominiali. Una condomina privata non ha titolo per raccogliere quote straordinarie, ricevere denaro dagli altri condomini e versarlo direttamente a un fornitore senza una delibera assembleare che la autorizzi formalmente. L'unico soggetto legittimato a gestire le spese condominiali è l'amministratore, che risponde contabilmente a tutti i condomini.
Per recuperare le somme e fare chiarezza, le suggeriamo di procedere su tre fronti contemporaneamente.
Il primo è rivolgersi alla condomina per iscritto — raccomandata o email con ricevuta di lettura — chiedendole di esibire entro 15 giorni la ricevuta di pagamento o il bonifico effettuato al fabbro. Se non produce documentazione, la sua esposizione civile verso gli altri condomini è diretta e concreta: ha ricevuto denaro senza poter dimostrare di averlo destinato allo scopo dichiarato.
Il secondo è contattare direttamente il fabbro — o i suoi familiari o il suo studio, se lui è effettivamente impossibilitato — per verificare se abbia mai ricevuto il pagamento e quale sia lo stato del lavoro. Se ha ricevuto i soldi e non ha eseguito la prestazione, risponde lui per inadempimento contrattuale. Se non ha mai ricevuto nulla, risponde la condomina. Sono due scenari diversi con conseguenze diverse, ed è fondamentale chiarirlo prima di agire.
Il terzo è richiedere per iscritto all'amministratore copia della delibera che ha eventualmente autorizzato questa raccolta informale, il rendiconto delle somme e la documentazione dei pagamenti al fabbro. Se l'amministratore non è in grado di fornire questa documentazione, la sua responsabilità per omessa vigilanza è contestabile. Va ricordato che la gestione delle spese condominiali è competenza esclusiva sua, e che lasciare per due anni una situazione di questo tipo senza intervenire configura una grave irregolarità.
Se l'amministratore non si muove, i condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell'edificio possono convocare un'assemblea straordinaria per deliberare azioni di recupero o per revocargli il mandato. Per il recupero delle somme, se il quantum è inferiore a €5.000 è competente il Giudice di Pace; in ogni caso va tentata prima la mediazione civile obbligatoria.
Sul secondo punto — i sinistri assicurativi — ogni condomino ha diritto di accedere a tutta la documentazione condominiale, inclusa quella relativa a sinistri e polizze, ai sensi degli artt. 1129 e 1130-bis c.c., che obbligano l'amministratore a consentire l'ispezione dei documenti in qualsiasi momento. Le suggeriamo di formalizzare la richiesta tramite raccomandata A/R o PEC, indicando espressamente di voler visionare gli atti relativi ai due sinistri aperti — natura del sinistro, importi contestati, stato della pratica con la compagnia. Un rifiuto o un silenzio reiterato costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 1129 c.c. comma 12 e può essere portato all'attenzione dell'assemblea come motivo di revoca del mandato.
In entrambi i casi, formalizzare le richieste per iscritto è il primo passo indispensabile prima di valutare azioni ulteriori.
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