Cara ADUC
Disabilità a scuola: PEI negato e assenza di sostegno, come tutelarsi
Domanda
4 giugno 2026
Gentilissimi,
la presente per richiedere la vostra consulenza legale a favore di mia figlia, alunna con disabilità certificata (L. 104/92 art. 3 c. 3) frequentante la classe 1AS l'Istituto Catullo - Indirizzo scienze Umane di Monterotondo (RM).
Nonostante le relazioni cliniche tempestivamente trasmesse alla scuola nei mesi di luglio e settembre 2025, i verbali di riconoscimento di invalidità riconosciuti dall'INPS a dicembre 2025 ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3, il CIS inviato a gennaio 2026, nonostante la gravità del quadro clinico, le richieste come famiglia del sostegno in deroga, Pei e Assistenza Specialistica, la scuola ha attivato un PDP, trincerandosi dietro "non ci sono tempi tecnici per il PEI" e convocando a gennaio 2026 un incontro di rete con il CDC, famiglia e le specialiste ASL, chiamandolo "incontro conoscitivo" (per non fare un GLO).
Abbiamo richiesto l'accesso agli atti alla scuola del verbale dell'incontro e scritto una PEC all'ufficio scolastico regionale e provinciale per capire la correttezza della procedura.
Abbiamo inoltre richiesto strumenti di didattica integrata, alternativa o domiciliare visto che nostra figlia non sta frequentando le lezioni da quasi 1 mese, senza avere alcun riscontro.
Chiediamo pertanto il vostro supporto per capire come muoverci a livello legale per vedere garantiti il diritto allo studio e all'inclusione e scongiurare l'abbandono scolastico, inviandovi, ad integrazione alla presente, l'eventuale documentazione necessaria.
la presente per richiedere la vostra consulenza legale a favore di mia figlia, alunna con disabilità certificata (L. 104/92 art. 3 c. 3) frequentante la classe 1AS l'Istituto Catullo - Indirizzo scienze Umane di Monterotondo (RM).
Nonostante le relazioni cliniche tempestivamente trasmesse alla scuola nei mesi di luglio e settembre 2025, i verbali di riconoscimento di invalidità riconosciuti dall'INPS a dicembre 2025 ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3, il CIS inviato a gennaio 2026, nonostante la gravità del quadro clinico, le richieste come famiglia del sostegno in deroga, Pei e Assistenza Specialistica, la scuola ha attivato un PDP, trincerandosi dietro "non ci sono tempi tecnici per il PEI" e convocando a gennaio 2026 un incontro di rete con il CDC, famiglia e le specialiste ASL, chiamandolo "incontro conoscitivo" (per non fare un GLO).
Abbiamo richiesto l'accesso agli atti alla scuola del verbale dell'incontro e scritto una PEC all'ufficio scolastico regionale e provinciale per capire la correttezza della procedura.
Abbiamo inoltre richiesto strumenti di didattica integrata, alternativa o domiciliare visto che nostra figlia non sta frequentando le lezioni da quasi 1 mese, senza avere alcun riscontro.
Chiediamo pertanto il vostro supporto per capire come muoverci a livello legale per vedere garantiti il diritto allo studio e all'inclusione e scongiurare l'abbandono scolastico, inviandovi, ad integrazione alla presente, l'eventuale documentazione necessaria.
Risposta ADUC
Gentile Monica,
La situazione descritta riguarda diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento scolastico italiano: il diritto all'istruzione e all'inclusione di una studentessa con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.
La scuola ha dei precisi obblighi che potrebbero non essere stati rispettati. In presenza di una certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 art. 3 c. 3, la scuola ha l'obbligo di elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI), convocando il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO) con la partecipazione della famiglia e degli specialisti dell'ASL. L'argomento dei "tempi tecnici" non è un motivo giuridicamente fondato per rinviare o sostituire il PEI con un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che è strumento previsto per studenti con DSA o BES non certificati ai sensi della L. 104, non per studenti con disabilità certificata.
Vostra figlia, inoltre, non frequenta le lezioni da quasi un mese e la scuola non ha attivato alcuna misura alternativa. L'art. 12, comma 9, L. 104/92 stabilisce che ai minori con disabilità «temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica». Se l'impedimento alla frequenza è conseguenza diretta dell'inadempimento della scuola (mancato PEI, mancato sostegno, mancata assistenza specialistica), la responsabilità dell'amministrazione è duplice: ha creato le condizioni dell'allontanamento e omette di porvi rimedio.
Le azioni che le consigliamo di intraprendere sono le seguenti.
1. Diffida formale alla scuola (dirigente scolastico), per iscritto tramite raccomandata A/R o PEC, richiedendo la convocazione immediata del GLO, la redazione del PEI, l'assegnazione immediata del docente di sostegno e dell'assistenza specialistica. La diffida deve avere un termine di risposta (es. 10-15 giorni).
2. Segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale (che ha già contattato) specificando esplicitamente la violazione del D.Lgs. 66/2017, la mancata convocazione del GLO, la sostituzione illegittima del PEI con il PDP.
3. Segnalazione al Garante Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità (ANFFAS e altre associazioni di categoria possono supportarla anche in questo percorso).
4. Se la situazione non si sblocca, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) tramite avvocato è lo strumento più efficace per ottenere un provvedimento d'urgenza a tutela del diritto allo studio. Per questo passaggio è indispensabile affidarsi a un avvocato esperto in diritto scolastico o in diritto alla disabilità.
Per la didattica domiciliare o alternativa, anche questo è un diritto riconoscibile qualora la frequenza non sia possibile: la scuola ha l'obbligo di attivarsi. Se non risponde, va inclusa nella diffida.
La situazione descritta riguarda diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento scolastico italiano: il diritto all'istruzione e all'inclusione di una studentessa con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.
La scuola ha dei precisi obblighi che potrebbero non essere stati rispettati. In presenza di una certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 art. 3 c. 3, la scuola ha l'obbligo di elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI), convocando il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO) con la partecipazione della famiglia e degli specialisti dell'ASL. L'argomento dei "tempi tecnici" non è un motivo giuridicamente fondato per rinviare o sostituire il PEI con un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che è strumento previsto per studenti con DSA o BES non certificati ai sensi della L. 104, non per studenti con disabilità certificata.
Vostra figlia, inoltre, non frequenta le lezioni da quasi un mese e la scuola non ha attivato alcuna misura alternativa. L'art. 12, comma 9, L. 104/92 stabilisce che ai minori con disabilità «temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica». Se l'impedimento alla frequenza è conseguenza diretta dell'inadempimento della scuola (mancato PEI, mancato sostegno, mancata assistenza specialistica), la responsabilità dell'amministrazione è duplice: ha creato le condizioni dell'allontanamento e omette di porvi rimedio.
Le azioni che le consigliamo di intraprendere sono le seguenti.
1. Diffida formale alla scuola (dirigente scolastico), per iscritto tramite raccomandata A/R o PEC, richiedendo la convocazione immediata del GLO, la redazione del PEI, l'assegnazione immediata del docente di sostegno e dell'assistenza specialistica. La diffida deve avere un termine di risposta (es. 10-15 giorni).
2. Segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale (che ha già contattato) specificando esplicitamente la violazione del D.Lgs. 66/2017, la mancata convocazione del GLO, la sostituzione illegittima del PEI con il PDP.
3. Segnalazione al Garante Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità (ANFFAS e altre associazioni di categoria possono supportarla anche in questo percorso).
4. Se la situazione non si sblocca, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) tramite avvocato è lo strumento più efficace per ottenere un provvedimento d'urgenza a tutela del diritto allo studio. Per questo passaggio è indispensabile affidarsi a un avvocato esperto in diritto scolastico o in diritto alla disabilità.
Per la didattica domiciliare o alternativa, anche questo è un diritto riconoscibile qualora la frequenza non sia possibile: la scuola ha l'obbligo di attivarsi. Se non risponde, va inclusa nella diffida.
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