ESMA: nuove regole su crypto, crowdfunding e derivati OTC
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato il 16 ottobre 2026 cinque nuove risposte alle domande frequenti (Q&A) che chiariscono l'applicazione pratica di alcune norme chiave per il settore finanziario europeo, toccando tre ambiti distinti: i prestatori di servizi su cripto-attività, le piattaforme di crowdfunding e i derivati negoziati fuori borsa (OTC).
Il primo chiarimento riguarda i Crypto-Asset Service Provider, i cosiddetti CASP, cioè le società autorizzate a offrire servizi su cripto-valute nell'Unione Europea secondo il regolamento MiCA. La domanda (identificata come Q&A 2949) riguarda la possibilità per questi operatori di detenere i fondi dei clienti su conti di pagamento aperti presso prestatori di servizi di pagamento che non sono banche. Si tratta di un tema delicato per la tutela del risparmio: il regolamento MiCA, all'articolo 70, disciplina infatti le modalità con cui i fondi della clientela devono essere custoditi, proprio per garantire che restino protetti anche in caso di difficoltà dell'operatore.
La seconda risposta (Q&A 2950) si rivolge invece alle piattaforme di crowdfunding, cioè quei portali che raccolgono capitali per imprese e progetti attraverso il contributo di numerosi piccoli investitori. ESMA ha chiarito come si applica il regolamento europeo sul crowdfunding (ECSPR) alle piattaforme che richiedono commissioni di registrazione, iscrizione o altri costi di accesso ai propri utenti, un modello di business che l'Autorità definisce "investment club". La precisazione serve a stabilire con chiarezza quali obblighi di trasparenza e informazione verso i clienti si applicano a queste piattaforme quando adottano schemi di commissioni di questo tipo.
Le restanti tre Q&A riguardano invece l'Active Account Requirement (AAR), l'obbligo previsto dal regolamento EMIR che impone alle controparti finanziarie europee di mantenere un conto attivo presso una controparte centrale dell'Unione per una parte della propria attività di compensazione dei derivati, riducendo così la dipendenza da infrastrutture extra-UE. La prima di queste tre risposte (Q&A 2936) chiarisce come si applica la soglia di esenzione dell'85%, cioè la cosiddetta regola "one-half", specificando se debba essere calcolata per singola classe di derivati o complessivamente su tutte le classi. La seconda (Q&A 2937) fornisce indicazioni su come calcolare le soglie previste dall'obbligo, incluso il volume nozionale di compensazione in essere indicato dall'articolo 7a, paragrafi 4 e 8, dello stesso regolamento EMIR. La terza (Q&A 2938) riguarda infine l'obbligo di rappresentatività previsto dall'AAR, spiegando come calcolare la scadenza delle operazioni in derivati e come assegnarle alle rispettive fasce temporali di maturità.
Come riporta ESMA, questi chiarimenti si inseriscono nell'attività ordinaria dell'Autorità volta a promuovere un'applicazione coerente delle norme finanziarie europee da parte dei soggetti vigilati e delle autorità nazionali competenti. Le Q&A pubblicate da ESMA non hanno valore giuridicamente vincolante, ma rappresentano un punto di riferimento autorevole per gli operatori del settore e per i supervisori nazionali, contribuendo a uniformare le prassi di vigilanza in tutta l'Unione Europea.