Rsa: se la famiglia paga le cure, accompagnamento e assegno restano dovuti
Quando una persona non autosufficiente viene ricoverata in una Rsa con retta a carico del servizio pubblico, l'Inps sospende di norma l'indennità di accompagnamento e riduce della metà l'assegno sociale, considerando il ricovero equivalente a quello ospedaliero e quindi gratuito. Ma questa regola vale solo se il ricovero è davvero senza costi per l'assistito: se la persona o la sua famiglia pagano di tasca propria cure indispensabili, le prestazioni vanno corrisposte per intero. Lo ha stabilito la Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Lavoro, con una sentenza pubblicata ad agosto 2026, su un caso seguito dal patronato Inca Cgil di Chieti, come riporta Collettiva.
La vicenda riguarda una donna abruzzese affetta da Corea di Huntington, grave malattia neurologica degenerativa. Dal 2005 percepiva l'indennità di accompagnamento e una pensione di inabilità, poi trasformata in assegno sociale. Nel maggio 2020 la donna viene ricoverata in una Rsa della provincia di Chieti: la retta è a carico della Regione, ma alla famiglia viene richiesta una quota di 15 euro al giorno, circa 450 euro al mese. La somma serve soprattutto a coprire la nutrizione artificiale tramite sonda PEG, dispositivo che porta l'alimento direttamente nello stomaco, resa necessaria dal fatto che la malattia le impediva di deglutire e mangiare normalmente. Il prodotto nutrizionale prescritto, secondo quanto ricostruito dalle testate abruzzesi che hanno seguito il caso, non era fornito dalla farmacia ospedaliera ed era gestito da personale sanitario, restando quindi a carico della paziente e della famiglia. Nonostante questo, l'Inps ha considerato il ricovero gratuito, sospendendo l'accompagnamento e dimezzando l'assegno sociale. La donna si è rivolta all'Inca Cgil di Chieti e nel 2022 ha chiesto il ripristino delle prestazioni.
In primo grado, nel novembre 2024, il Tribunale di Vasto ha respinto il ricorso, ritenendo non dimostrata la necessità di quel trattamento a carico della famiglia. La Corte d'Appello dell'Aquila ha però ribaltato la decisione, riconoscendo che la sentenza di primo grado aveva applicato alla realtà delle Rsa un principio giurisprudenziale pensato per il contesto ospedaliero, profondamente diverso per funzione, organizzazione e finanziamento. La Corte ha richiamato anche un messaggio dell'Inps del 2011, secondo cui il ricovero resta gratuito solo se il contributo privato serve a ottenere un trattamento migliore rispetto a quello base: una condizione che non si applica alla nutrizione tramite PEG, trattamento indispensabile alla sopravvivenza e non un semplice servizio accessorio o migliorativo.
I giudici hanno quindi dichiarato il diritto della donna a percepire le prestazioni in misura integrale per l'intero periodo dal 18 maggio 2020 al 28 febbraio 2024 (la donna è deceduta nel frattempo, nel febbraio 2024), condannando l'Inps al pagamento degli arretrati agli eredi, oltre a interessi, rivalutazione e rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Il ricorso è stato seguito dall'Inca Cgil di Chieti con l'assistenza dell'avvocato Fabio Giangiacomo.
Secondo l'Inca Cgil di Chieti, la pronuncia chiarisce un principio di rilievo pratico non trascurabile: il ricovero in Rsa non equivale a quello ospedaliero ai fini della sospensione delle prestazioni assistenziali, perché nelle strutture residenziali la compartecipazione alle spese da parte dell'assistito è la norma. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale, specialmente nei casi in cui restano a carico dell'assistito spese sanitarie essenziali e non semplicemente accessorie.