Centrale Rischi Bankitalia: la segnalazione illegittima non basta per ottenere il risarcimento
Essere segnalati illegittimamente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Perugia con la sentenza n. 262 del 5 maggio 2026, chiarendo che il danno non può considerarsi “in re ipsa”, cioè presunto per il solo fatto della segnalazione illegittima.
Secondo i giudici, chi agisce contro una banca o un intermediario finanziario deve dimostrare concretamente di aver subito un danno effettivo, patrimoniale o reputazionale, e soprattutto il collegamento causale tra la segnalazione e le conseguenze negative lamentate, come il rifiuto di finanziamenti, la perdita di occasioni economiche o il danno all’immagine.
La Corte ricorda inoltre che la segnalazione alla Centrale Rischi non può basarsi sul semplice mancato pagamento di un debito. Per classificare un cliente in “sofferenza”, l’intermediario deve accertare una situazione di grave difficoltà economica o di insolvenza non transitoria. Non basta quindi un’inadempienza occasionale o una contestazione del credito avanzata in buona fede dal debitore.
Il giudice, chiamato a valutare la legittimità della segnalazione, deve verificare sia la fondatezza delle ragioni addotte dal debitore, sia la sua buona fede al momento della contestazione.
La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: la tutela del cliente contro segnalazioni scorrette resta forte, ma il risarcimento richiede la prova concreta del danno subito e non può essere riconosciuto automaticamente