Venerdì 16 ottobre 2026
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Segnalazione alla Centrale Rischi: quando è illegittima e come farla cancellare

Articolo · Redazione ·

Non basta un semplice sconfinamento o un ritardo nei pagamenti perché una banca possa legittimamente segnalare un cliente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, la cosiddetta "black list" dei cattivi pagatori. Come riporta La Legge per tutti, la legge richiede un vero e proprio stato di insolvenza oggettivo e grave, e non una generica difficoltà economica temporanea.

La distinzione è netta: esiste una differenza sostanziale tra il semplice inadempimento e l'insolvenza vera e propria. Molte banche, invece, attivano la segnalazione in modo automatico non appena si verifica uno sconfinamento rispetto al fido concesso, ma questo automatismo è contrario alle norme di vigilanza della Banca d'Italia. L'istituto di credito deve accertare che sussista un effettivo stato di incapacità patrimoniale prima di procedere con un atto dalle conseguenze così pesanti per la vita economica di una persona o di un'azienda: la segnalazione deve essere l'ultima risorsa per avvisare il sistema bancario di un pericolo reale, non uno strumento punitivo da usare mentre il debito è ancora in fase di discussione o di rientro.

 

Un elemento decisivo riguarda la volontà del cliente di onorare il proprio debito. Se il correntista propone un piano di rientro o chiede di pagare a rate, sta dimostrando di avere la capacità economica di gestire il problema, anche se con tempi più lunghi rispetto a quelli previsti dal contratto originale. In questa situazione la banca non può sostenere che il cliente sia insolvente: la volontà di pagare è l'esatto opposto dello stato di incapacità patrimoniale che la legge richiede per giustificare l'iscrizione in Centrale Rischi. Una segnalazione effettuata mentre è in corso una trattativa, o mentre il cliente sta rispettando un piano di rientro concordato, è quindi da considerarsi abusiva.

 

Esiste un pregiudizio diffuso secondo cui, trascorso un certo periodo di tempo, la banca acquisirebbe comunque il diritto di segnalare il debitore. Il Tribunale di Rovigo, con un'ordinanza del giudice Mauro Martinelli, ha smontato questa tesi: la segnalazione resta illegittima anche se lo sconfinamento è stato progressivo nel tempo e anche se è trascorso un anno intero dalla prima diffida della banca. Il semplice decorso del tempo non trasforma un debito in uno stato di insolvenza: se dopo dodici mesi il rientro non è ancora completo ma il cliente sta comunque compiendo sforzi concreti per onorare l'impegno, l'iscrizione alla Centrale Rischi resta un atto illecito, perché non rispecchia la reale situazione patrimoniale dell'interessato.

 

Per chi si trova iscritto ingiustamente nella black list, la legge prevede uno strumento rapido: il ricorso cautelare in via d'urgenza previsto dall'articolo 700 del Codice di procedura civile. Attraverso questo ricorso, il correntista può chiedere al giudice la cancellazione immediata del proprio nominativo, dimostrando la probabile illegittimità della segnalazione (il cosiddetto fumus boni iuris) e il rischio concreto di subire un danno grave e irreparabile, dato che l'iscrizione a sofferenza compromette l'accesso al credito e, per le imprese, può arrivare a paralizzare l'intera attività economica.

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