Separazione/Divorzio. Entro quanto tempo deve essere lasciata la casa assegnata all’altro coniuge?
Sebbene sia divenuta conoscenza di tipo comune che, in fase di separazione o divorzio, uno degli argomenti di maggiore scontro sia la casa coniugale perché entrambi i coniugi ne chiedono l’assegnazione, vi sono elementi poco conosciuti ma essenziali.
Successivamente all’assegnazione della casa coniugale, entro quanto tempo il coniuge non assegnatario deve andarsene? Esiste un rimedio a fronte del mancato rilascio?
Per rispondere alla prima domanda deve ricordarsi che i provvedimenti riguardanti l’assegnazione sono immediatamente esecutivi. Pertanto, al momento dell’assegnazione potrebbe essere lo stesso Giudice ad indicare una data entro la quale l’immobile deve essere rilasciato.
Potrebbe, altresì, accadere – ed è l’ipotesi più comune – che non sia indicata nessuna data per il rilascio. In questi casi, se il rilascio non è spontaneo e non si trova una data di comune accordo, dovrà essere notificato al coniuge non assegnatario un atto di precetto nel quale si darà un termine di dieci giorni per lasciare la casa.
Se anche successivamente alla notifica dell’atto di precetto il coniuge non assegnatario rifiuta di andarsene, allora dovrà essere attivata una vera e propria procedura esecutiva. Si attiva la procedura di esecuzione forzata per rilascio, utilizzando il provvedimento del giudice (ordinanza o sentenza) come titolo esecutivo.
La procedura, quindi, è la seguente: notifica del precetto con l’intimazione a rilasciare l’immobile entro 10 giorni. In caso di mancato rilascio sarà necessario avviare la procedura di sfratto tramite l’ausilio del legale e rivolgendosi agli Ufficiali Giudiziari, che fisseranno una data per il primo preavviso di rilascio. Se, ancora una volta, il non assegnatario rifiuta di andarsene, allora si procederà con lo sgombero coatto, chiedendo anche l’assistenza della forza pubblica e del fabbro.
Da ultimo si ricorda che è possibile agire chiedendo il risarcimento degli eventuali danni subiti; inoltre, per tutto il tempo in cui la casa è stata indebitamente occupata, si può chiedere l’indennità di occupazione, ovvero una somma pari al canone di locazione di una casa avente le medesime caratteristiche di quella indebitamente occupata.