Le rate del mutuo in favore dell’ex convivente non possono essere pretese
La Cassazione Civile con l’ordinanza del 26 giugno 2026 n. 21881 affronta l’interessante tema delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi.
In particolare ha statuito la Suprema Corte che, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’abitazione destinata alla famiglia di fatto) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e pertanto irripetibili.
Ciò purché, precisa la Corte di Cassazione, siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza,senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.
Nel caso in esame il convivente aveva contribuito per il 50% alle rate di un mutuo ventennale, cointestato, destinato all’acquisto di un immobile intestato solo alla ex compagna e ne chiedeva la restituzione ex art. 2041 c.c..
I giudici di merito avevano al riguardo accertato che i pagamenti controversi erano limitati al periodo di convivenza: dopo la cessazione, la proprietaria aveva infatti pagato integralmente le rate e, inoltre, la capacità patrimoniale del convivente non proprietario era circa doppia rispetto a quella della ex compagna.
Nel caso concreto, pertanto il contributo al mutuo da parte del convivente è stato considerato uno dei possibili modi di partecipare alle spese per l’abitazione familiare, non esorbitante rispetto ad un normale contributo alle spese ordinarie della convivenza (tecnicamente, obbligazione naturale come detto sopra), ovvero una normale modalità di contribuzione alle esigenze della convivenza. In altri termini, il pagamento della rata del mutuo viene assimilato, sul piano funzionale, al pagamento del canone di locazione o di altre spese necessarie al mantenimento dell’abitazione comune.
Questa prospettiva impedisce al convivente, una volta cessato il rapporto, di ottenere la restituzione delle somme versate, salvo che le prestazioni abbiano ecceduto i limiti della proporzionalità e dell’adeguatezza (in questo caso si può ricorrere alla tutela dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 cc).
La Corte privilegia infatti la funzione economico-sociale del pagamento rispetto all’effetto finale dell’acquisto, osservando che durante la convivenza entrambi i partner avevano beneficiato dell’utilizzo dell’immobile quale abitazione familiare e conferma l’evoluzione della giurisprudenza verso una progressiva assimilazione, almeno sul piano dei doveri solidaristici, della convivenza di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio.
Resta tuttavia affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito il delicato compito di individuare caso per caso il punto oltre il quale il contributo economico, pur inserito nel contesto della convivenza, diviene sproporzionato e si trasforma in un arricchimento ingiustificato.