TELEVENDITE: INDAGINE DELL'ADUC
Roma, 5.4.2002. Le televendite? Comode perche' vedi l'oggetto in tv e te lo portano a casa, vantaggioso perche' si risparmia. Cosi' almeno sembra, ma non e' tutto oro quel che luccica: recentemente gli scandali sulle televendite hanno riempite le pagine di cronaca, soprattutto giudiziaria. Abbiano voluto fare una indagine -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- per vedere se la legge (1) viene rispettata. La norma prevede che durante la trasmissione di vendita devono essere indicati:
1) il nome e la denominazione o la ragione sociale del venditore;
2) la sede del venditore;
3) il numero di iscrizione al registro delle imprese;
4) il numero della partita Iva.
Il motivo dell'inserimento di queste informazioni e' ovviamente quello della certezza dell'identita' della azienda venditrice. Ebbene su 6 emittenti televisive da noi controllate, che proponevano una televendita, solo due erano in regola con le prescrizioni di legge! Questa violazione si compie sotto gli occhi di tutti ed in particolare di coloro che dovrebbero farla rispettare. Ci vogliono insomma casi eclatanti per indurre i nostri controllori ad accendere il televisore e a manovrare il telecomando?
Come puo' il consumatore aver fiducia in un venditore se non rispetta la legge? Il consiglio che possiamo dare ai consumatori in questo caso e' semplice: verificare che i dati previsti dalla legge siano indicati durante la televendita, in caso contrario e' meglio lasciar perdere. Ricordiamo che l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso, cioe' di ripensamento, entro 10 giorni, con raccomandata con avviso di ricevimento, rispedendo la merce al mittente, il quale deve rimborsare quanto versato entro 30 giorni.
1) art.18, Decreto Legislativo n.114 del 31.3.1998. G.U. n.59, supp. n.80, del 24.4.1998.
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