Venerdì 9 ottobre 2026
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Voli in ritardo: Corte di giustizia limita l'uso del traffico aereo come pretesto per negare il risarcimento per i ritardi

U.E.
Notizia ·

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le compagnie aeree non possono rifiutarsi genericamente di pagare un risarcimento per un volo in ritardo invocando semplicemente problemi di gestione del traffico aereo legati a restrizioni dello spazio aereo. Come riporta il quotidiano spagnolo Demócrata, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che ogni caso va valutato singolarmente e che spetta al vettore dimostrare che si tratti davvero di una "circostanza straordinaria" in grado di esonerarlo dall'obbligo di indennizzo.

 

Con questa pronuncia la Corte ha annullato una precedente sentenza del Tribunale dell'UE del 21 gennaio 2026, che in primo grado aveva stabilito come principio generale che le decisioni di gestione del traffico aereo fossero per definizione fuori dal controllo effettivo delle compagnie, indipendentemente dal motivo che le avesse determinate.

 

Il caso da cui è partita la vicenda riguarda una passeggera di un volo da Smirne a Varsavia nel luglio 2023, arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo. Il ritardo era dovuto a restrizioni dello spazio aereo tra Ungheria e Romania causate dal maltempo su un volo precedente dello stesso aeromobile, a cui si era poi aggiunto un guasto tecnico di oltre due ore. Un'impresa specializzata, che aveva acquisito i diritti della passeggera, aveva presentato una richiesta di compensazione di 400 euro, l'importo previsto dalla normativa europea per i ritardi superiori alle tre ore.

 

Il giudice nazionale incaricato del caso aveva sollevato una questione pregiudiziale per chiarire se le restrizioni dello spazio aereo potessero essere scomputate dal conteggio totale del ritardo in quanto possibile circostanza straordinaria, operazione che avrebbe potuto far scendere il ritardo sotto la soglia delle tre ore necessaria per attivare il diritto al risarcimento.

 

Secondo quanto emerso, l'Avvocato generale dell'UE aveva segnalato l'esistenza di un grave rischio per l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione nella sentenza di gennaio, spingendo la Corte di Giustizia a riesaminare il caso e a pronunciarsi ora in via definitiva.

 

Il Tribunale con sede in Lussemburgo ha chiarito che una decisione di gestione del traffico aereo non può essere qualificata di per sé come "circostanza straordinaria", trattandosi di una situazione che le compagnie aeree affrontano in modo "ordinario e abituale". La Corte ammette comunque che tali decisioni possano costituire circostanze straordinarie quando siano di gravità tale da impedire che il volo interessato venga effettuato in sicurezza e secondo la programmazione inizialmente prevista: solo in questo caso, infatti, sfuggono al controllo effettivo della compagnia aerea.

 

La Corte ha inoltre precisato che, quando il ritardo deriva dalla combinazione di un evento di questo tipo con un'altra circostanza, come nel caso specifico un guasto tecnico, occorre scomputare dal tempo totale di ritardo solo la parte effettivamente imputabile alla circostanza straordinaria, per calcolare se il passeggero abbia diritto o meno al risarcimento.

 

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