Sciopero controllori di volo: quando spetta il rimborso per il volo cancellato
Il Regolamento comunitario 261/2004 riconosce ai passeggeri aerei una compensazione economica in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco: si tratta di 250, 400 o 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. Il vettore può però sottrarsi a questo obbligo se dimostra che il disservizio è dipeso da una "circostanza eccezionale" sottratta al suo controllo.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già chiarito in più occasioni cosa non può essere fatto rientrare in questa categoria: non lo sciopero selvaggio del personale della compagnia, non lo sciopero indetto per solidarietà tra società madre e controllata, e nemmeno uno sciopero sindacale legittimamente proclamato dai dipendenti del vettore stesso.
Diverso è il discorso quando a scioperare non sono i dipendenti della compagnia aerea ma soggetti terzi, come i controllori del traffico aereo. In questo caso la giurisprudenza ammette che si possa configurare una circostanza eccezionale, ma con una importante puntualizzazione introdotta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11948 del 30 aprile 2026.
La vicenda riguardava un volo Palermo-Budapest cancellato a causa di uno sciopero nazionale dei controllori di volo, proclamato circa due mesi prima della data del volo. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del vettore, ritenendo sufficiente che lo sciopero esterno costituisse di per sé una circostanza eccezionale e che la compagnia potesse legittimamente attendere il comunicato ufficiale dell'ENAV prima di decidere come comportarsi.
La Cassazione ha cassato questa decisione con rinvio, affermando un principio destinato a incidere sulle future controversie in materia. Anche quando lo sciopero dei controllori di volo integra oggettivamente una circostanza eccezionale, questo non basta da solo a esonerare il vettore dal pagamento della compensazione. Il vettore deve infatti dimostrare in concreto di aver adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri: non è sufficiente la semplice "nuda allegazione" dell'evento esterno.
Nello specifico, secondo la Cassazione la compagnia deve provare di aver avvisato tempestivamente il passeggero del rischio di cancellazione del volo, di essersi resa disponibile per una riprogrammazione, di aver garantito la possibilità di rimborso del biglietto, e di aver invitato il viaggiatore a cercare soluzioni alternative e a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Il comportamento del vettore, conoscendo in anticipo la proclamazione dello sciopero, va insomma valutato alla luce del principio di buona fede oggettiva.
In assenza della prova di queste condotte collaborative, il vettore resta obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria, anche se lo sciopero dei controllori di volo rappresenta, in astratto, una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento europeo.