LE VENDITE PROMOZIONALI DELL’UE
IL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO UNA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE STABILISCE UN PRINCIPIO CHE NELLO STESSO REGOLAMENTO E’ INAPPLICABILE
….. LE SOLITE NORME INUTILI DELL’UE …..
Firenze, 7 Settembre 2002. Nella seduta dello scorso 3 settembre, il Parlamento Europeo ha approvato una proposta dell’Esecutivo per armonizzare le regole sulle promozioni delle vendite negli Stati membri, con l’intento di "facilitare la libera circolazione dei beni e dei servizi a vantaggio dei consumatori e delle piccole imprese". Si tratterebbe di rendere effettivi i vantaggi del commercio elettronico e dell’introduzione dell’euro, che sarebbero ancora limitati dalle frontiere.
In particolare e’ vietato agli Stati membri di impedire che sul loro territorio si tenga una vendita promozionale che e’ legale nel Paese del produttore o del distributore di questo o quell’altro prodotto. Un principio che sembra un "toccasana" per il consumatore, perche’ gli conferisce gli stessi diritti in tutta l’Ue e offre tutto il territorio dell’Unione ad aziende che vedrebbero sviluppato il loro business.
Ma il "sembra" e’, nel caso dei provvedimenti comunitari, una sorta di verbo d’ordinanza.
Perche’ anche nell’Ue, i principi sono una cosa, i fatti un’altra. Ammesso e non concesso che l’approvazione del Parlamento Europeo in codecisione vada in porto conservando la stesura originaria, dovra’ sempre fare i conti con leggi nazionali che, rispetto a pali e paletti, hanno una reiterata esperienza a stabilirli ben fermi, fino al risultato di vanificare il principio di partenza.
Siamo troppo diffidenti? No! Perche’ e’ la stessa decisione del Parlamento Europeo che ci indirizza in questo senso. Sono stati approvati degli emendamenti che la dicono lunga. Il primo lascia agli Stati membri la possibilita’ di decidere se vietare gli sconti sui prodotti a prezzo fisso e le vendite sottocosto. Il secondo consente agli Stati membri di restringere o vietare gli sconti prima dei saldi stagionali, con -la compensazione- il divieto di stabilire l’entita’ percentuale degli sconti durante i saldi.
Cioe’ due "autonomie" che vanificano il principio poco prima stabilito.
Vediamo perche’. Le vendite sottocosto sono vietate solo in Italia, Francia, Spagna e Belgio; se un’azienda britannica decide di lanciare un prodotto ad un prezzo sottocosto (che e’ legale in Gran Bretagna), secondo il principio della proposta di regolamento approvata dal PE, potrebbe farlo ovunque nell’Unione … ma come fara’ in quei Paesi dove le vendite sottocosto sono vietate, e a cui lo stesso regolamento consentirebbe di vietarle? Il divieto di sconti prima dei saldi stagionali, considerato anche che le date di questi sono diversi da Comune a Comune, da Regione a Regione, nonche’ da Stato a Stato, come si concilierebbe con una vendita promozionale, sempre della nostra azienda britannica, che ha deciso di farlo in un lasso preciso di tempo che, viste le diversita’ dei saldi, non potrebbe non sforare oltre il consentito i questo o quell’altro luogo? Abbiamo l’impressione che il principio stabilito in questa proposta di regolamento rimanga solo un pezzo di carta, una sorta di simulacro alla liberta’ e al diritto di scambio, di commercio e di consumo. A cui appellarsi per poi legiferare e far legiferare in modo precisamente opposto.
A chi giova? Ci sembra uno dei tradizionali provvedimenti dell’Ue, al pari di quelli che stabiliscono le giuste curvature dei cetrioli o che "le nocciole vuote sono quelle senza il seme dentro" … cioe’ ridicoli e inutili perche’ non modificano l’esistente, prostrandosi ai singoli poteri nazionali.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
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