DAC8: dal 2026 fine dell'anonimato fiscale per le criptovalute in Europa
Con la direttiva DAC8 (UE 2023/2226), l'Unione Europea chiude definitivamente la "zona grigia" fiscale che per anni ha caratterizzato il mondo delle cripto-attività. Come riporta Agenda Digitale, l'8 ottobre 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, che introduce obblighi di comunicazione, adeguata verifica della clientela e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività tra gli Stati membri.
La DAC8 modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, estendendo per la prima volta questi strumenti alle cripto-attività. Dal 1 gennaio 2026 gli exchange, le piattaforme di scambio e i fornitori di servizi per cripto-attività (CASP) sono obbligati a raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali nazionali i dati di tutte le operazioni dei propri utenti residenti nell'UE. L'Agenzia delle Entrate italiana riceverà quindi automaticamente informazioni su acquisti, vendite, scambi e trasferimenti di criptovalute. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alle autorità nazionali entro nove mesi dalla chiusura dell'anno fiscale di riferimento, con il primo invio previsto tra gennaio e settembre 2027.
Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2025, con applicazione delle disposizioni a partire dal 1 gennaio 2026. Alcune misure potranno essere differite fino al 1 gennaio 2030. Entro la stessa scadenza del 2025, i Paesi UE dovevano predisporre un modulo uniforme di segnalazione, le modalità di registrazione degli operatori e un registro centrale delle cripto-attività. Le regole della DAC8 si basano sul framework internazionale dell'OCSE denominato CARF (Crypto-Asset Reporting Framework).
Per i fornitori di servizi, la direttiva impone misure di adeguata verifica (due diligence) sui clienti analoghe a quelle già previste dalla normativa antiriciclaggio: identificazione degli utenti, verifica della residenza fiscale, documentazione della provenienza dei fondi e tracciabilità digitale di tutte le operazioni. Le piattaforme non conformi rischiano sanzioni e possono essere sospese o escluse dal mercato europeo.
Per gli investitori, le conseguenze sono dirette: ogni transazione rilevante, ogni saldo e ogni movimento potenzialmente imponibile diventa visibile all'amministrazione finanziaria. Non esiste alcuna soglia di esenzione: anche un solo euro detenuto in criptovalute va dichiarato. Sul piano fiscale italiano, dal 1 gennaio 2026 le plusvalenze da cripto-attività sono tassate al 33% (rispetto al 26% vigente fino al 31 dicembre 2025), con l'eliminazione della precedente franchigia di 2.000 euro. In assenza di documentazione dei costi di acquisto, l'intero importo della vendita è trattato come plusvalenza imponibile. Si aggiungono l'imposta di bollo e l'imposta sul valore delle cripto-attività, fissata al 2 per mille. Vale la pena precisare che la DAC8 si applica ai fornitori centralizzati (exchange, custodian), mentre i wallet non-custodial restano fuori dagli obblighi di segnalazione automatica, pur permanendo in capo al contribuente l'obbligo di dichiarazione.
La direttiva affianca, con finalità distinte, il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets, Reg. UE 2023/1114), che disciplina le licenze e la condotta degli operatori nel mercato unico: il MiCA regola l'attività di mercato, la DAC8 traccia la pista fiscale. Entrambi i regimi si applicano anche ai provider con sede al di fuori dell'UE che operano nel mercato europeo, ampliando significativamente il perimetro dei controlli.