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 ITALIA - ITALIA - Deutsche Bank. Tar conferma multa Antitrust per pratica commerciale scorretta
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3 novembre 2023 13:50
 
Resta confermata la maximulta da 4 milioni di euro inflitta nel novembre 2019 dall'Antitrust a Deutsche Bank, accusandola di pratica commerciale scorretta per la campagna pubblicitaria condotta fra gennaio e aprile 2019 denominata "Fai +1%", un'operazione a premi in cui si prometteva "un premio dell'+1% sul totale investito" lasciando intendere che fosse possibile ottenere un premio dell'1% per coloro che si fossero iscritti alla promozione entro il 30 aprile 2019 ed avessero impiegato quantitativi prefissati di capitali entro il 31 maggio 2019. L'ha deciso il Tar del Lazio con sentenza.
Secondo quanto accertato dall'Antitrust - lo ricostruisce il Tar in sentenza - il premio consisteva nella partecipazione ad un sistema di accumulo di punti su un buono elettronico, da utilizzare presso gli esercizi commerciali del circuito convenzionato con una società terza, la Eurotarget; in più il regolamento dell'operazione prevedeva un meccanismo di accumulo di punti, complesso e di difficile comprensione, con limiti e condizioni che rendevano comunque improbabile il conseguimento della prestazione pubblicizzata. Secondo il Tar "il ragionamento dell'Autorità risulta del tutto logico: agli occhi del consumatore la promessa di un premio a fronte di un investimento rilevante era ricollegabile al rendimento finanziario derivante dall'investimento effettuato. Inoltre, ulteriore elemento di decettività era insito nel fatto che il buono acquisto elettronico era anche soggetto a precise condizioni e limitazioni e che tale precisazione la si poteva rinvenire solo mediante una faticosa ricerca, non immediata". In sostanza, per i giudici "l'Antitrust ha dimostrato in modo convincente che il messaggio pubblicitario confezionato dalla ricorrente era del tutto difettoso in quanto veniva inteso secondo il suo normale significato che era diverso dalla effettiva operazione pubblicizzata"; e "ragionevole ed immune da censura è la valutazione amministrativa di scorrettezza della pratica". Quanto alla censura d'inidoneità della pratica contestata e sanzionata a falsare il comportamento economico del consumatore, il Tar ha ribadito che "per granitico orientamento giurisprudenziale, la scorrettezza della pratica non può essere neutralizzata dalla possibilità, per i consumatori, di ottenere, solo ex post e in un momento successivo al primo contatto negoziale, gli ulteriori dettagli e spiegazioni, laddove il messaggio promozionale principale risulti già idoneo a sostanziare l''effetto aggancio' del consumatore".
(ANSA)
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