Diritto all'oblio e Google: la Cassazione riapre il risarcimento del danno
La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6433/2026 pubblicata il 18 marzo 2026, è intervenuta in modo significativo sul tema del diritto all'oblio, accogliendo il ricorso di un cittadino contro una sentenza del Tribunale di Roma che, pur riconoscendo la violazione del diritto alla deindicizzazione da parte di Google LLC, aveva negato qualsiasi risarcimento per assenza di prove specifiche del danno subito. Come riporta TecnoAndroid, la Suprema Corte ha cassato quella decisione e disposto un nuovo esame da parte del giudice di merito.
La vicenda alla base del ricorso trae origine da un procedimento penale conclusosi nel marzo 2022 con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. A seguito di tale esito, la persona coinvolta aveva inviato a Google LLC due richieste di deindicizzazione di articoli online che ancora riportavano notizie sulla vicenda giudiziaria, allegando anche il riferimento al provvedimento conclusivo. Il motore di ricerca aveva evaso solo una delle due istanze, lasciando online gli URL contestati fino alla notifica del ricorso introduttivo in giudizio.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo che la tardiva deindicizzazione integrava una violazione del diritto all'oblio, ma escludendo la sussistenza di un danno risarcibile per difetto di prova specifica. Gli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli, difensori del ricorrente, avevano impugnato la decisione articolando il ricorso su più motivi, contestando in particolare il modo in cui il Tribunale aveva valutato la questione della prova del danno.
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Il punto centrale riguarda la motivazione della sentenza impugnata, che la Suprema Corte ha definito "apparente", cioè non conforme al minimo costituzionale previsto dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione. In sostanza, il Tribunale aveva accertato la violazione del diritto all'oblio e poi escluso il danno con argomentazioni giudicate insufficienti sotto il profilo giuridico: una contraddizione ritenuta non tollerabile.
La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare con attenzione tutte le circostanze allegate dal ricorrente: la diffusione dei contenuti online, la loro visibilità nei risultati di ricerca e la natura delle informazioni pubblicate. Un passaggio chiave dell'ordinanza riguarda la possibilità di accertare il danno non patrimoniale anche attraverso presunzioni semplici, valutando elementi come la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione del soggetto coinvolto: non è dunque necessaria una prova diretta e analitica del pregiudizio subito.
Vale ricordare che la deindicizzazione non comporta la cancellazione della pagina dal sito di origine, ma impedisce che quell'URL compaia tra i risultati associati a una ricerca nominativa. Si interviene sul livello di accessibilità dell'informazione, modificando il modo in cui gli algoritmi restituiscono i contenuti agli utenti, senza eliminare il dato dalla rete.
La Cassazione ha disposto il rinvio del caso al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della domanda risarcitoria attenendosi ai principi indicati nell'ordinanza.