Alzheimer in RSA: il TAR costringe la Regione Lombardia a rispondere sull'adeguamento tariffario e sul nodo del 100% sanitario

Due sentenze del TAR Lombardia (agosto 2026) impongono alla Regione di decidere, entro 90 giorni, sulla richiesta di coprire al 100% con fondi SSN l'assistenza ai malati di Alzheimer più gravi. Il principio, quando viene disatteso, non pesa solo sulle famiglie: spinge le RSA a pratiche ai limiti della legalità, e i Comuni a criteri di calcolo già bocciati dai giudici.
Con le sentenze n. 4102/2026 e n. 4110/2026, pubblicate il 14 e il 17 agosto, il TAR Lombardia ha accolto due ricorsi, promossi da una ventina di enti gestori di RSA lombarde contro il silenzio di Regione Lombardia su una diffida che chiedeva, fra l'altro, tariffe che pongano il 100% del costo assistenziale a carico del SSN per i pazienti Alzheimer più compromessi.
Così motivavano le ricorrenti, secondo quanto riportato nella sentenza:
«[Le ricorrenti hanno rilevato che le tariffe regionali sarebbero] non coerenti con la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale, ove la prestazione socio-assistenziale risulti inscindibilmente legata a quella sanitaria (ossia, fra gli altri, nei casi più avanzati di Alzheimer, nonché in ipotesi assimilabili di grave non autosufficienza), il costo di assistenza dovrebbe essere posto integralmente a carico del SSN, con conseguente inapplicabilità del regime di cd. compartecipazione.»
Il TAR non entra nel merito di questa specifica richiesta, e non stabilisce da sé che l'Alzheimer avanzato vada coperto al 100%. Ordina però alla Regione di rispondere in modo esplicito e motivato proprio su questo punto entro 90 giorni, pena la nomina di un commissario che decida al suo posto. È un passaggio procedurale, ma con conseguenze concrete: la Regione non potrà più eludere la domanda con il silenzio o con promesse generiche.
Quando questo principio — le prestazioni sanitarie e sociali inscindibili vanno interamente a carico del SSN — resta lettera morta, il costo non sparisce: si sposta su chi ha meno strumenti per opporsi.
Due esempi, entrambi già bocciati dalla giurisprudenza, mostrano quanto il problema attraversi l'intera catena dell'assistenza.
Le RSA che fanno firmare accordi fideiussori ai familiari. Molte strutture, per tutelarsi dal mancato riconoscimento della quota sanitaria, fanno firmare ai parenti, al momento dell'ingresso, impegni di pagamento o vere e proprie fideiussioni per l'intera retta. Le corti hanno più volte dichiarato nullo l'impegno contrattuale assunto dai familiari proprio quando la prestazione erogata è "ad elevata integrazione sanitaria" ai sensi del Dlgs 502/92 e del DPCM 14 febbraio 2001: se il costo compete per legge al SSN, nessuna clausola privata può spostarlo sulla famiglia. Un principio coerente con l'orientamento ormai consolidato della Cassazione che ha riconosciuto la copertura integrale SSN per una paziente Alzheimer in nucleo specializzato.
I Comuni che violano l'unico strumento per il computo della compartecipazione: l'ISEE sociosanitario. Il regolamento zonale o comunale non può reintrodurre l'indennità di accompagnamento. La mancata corretta definizione della quota sanitaria, comporta un illegittimo riversamento di oneri sanitari sulla componente socioassistenziale del servizio e un conseguente aumento dei costi per Comuni e utenti.
Sennonché, anziché farsi parte diligente per conseguire un corretto riparto degli oneri tra sanità ed assistenza come pure rilevato in sempre più numerose pronunce, a loro volta scaricano sull’utenza anche tali oneri.
Sono, invero, del resto, ancora numerosissimi i Comuni che per calcolare quanto un ospite deve versare come quota sociale, continuano ad ignorare che l’ISEE rappresenta l’unica misura della capacità contributiva delle prestazioni sociali e come tale che non può essere richiesta una compartecipazione eccedente la ricchezza evidenziata dall’attestazione ISEE, ignorando esclusioni, franchigie proporzioni dettati dal DPCM 159/2013, nonostante tale disciplina costituisca livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che l’art. 117 co.2 lett m) Cost. richiede siano garantiti su tutto il territorio nazionale.
Continua così ad essere considerata come "risorsa" anche l'indennità di accompagnamento — una prestazione che per legge non è reddito e serve a finanziare l'assistenza, non a ripagarla due volte. Già nel 2016 il Consiglio di Stato (sentt. nn. 838, 841 e 842 del 29 febbraio) aveva escluso indennità e trattamenti assistenziali dal calcolo ISEE; principi che sono divenuti legge con la modifica art. 2-sexies d.l. 42/2016 e, da ultimo ripresi nell’ultima organica riforma dell’ISEE di cui al DPCM 13/2025. Uamento nel calcolo ISEE.
Tariffe regionali ferme da anni, RSA che si tutelano facendo firmare fideiussioni ai parenti, Comuni che calcolano la compartecipazione includendo l'accompagnamento: sono tre facce dello stesso problema. Quando l'ente pubblico non stabilisce (o non applica) con chiarezza chi paga cosa, il conto viene comunque presentato a chi non ha spesso modo di rifiutarlo.
Le sentenze lombarde sono importanti proprio perché spostano l'attenzione a monte: prima ancora del singolo caso, è la mancata programmazione regionale a generare, a cascata, tutte queste storture. Cons. Stato, sentt. 4.6.2026 n. 4465, 10.6.2021 n. 4481, 10.1.2021 n. 316, 16.3.2018 n. 1623, TAR Lombardia-Milano, sentt. 25.7.2025 n. 2762, 21.11.2024 n. 3291, 4.7.2024 n. 2069, TAR Lombardia-Brescia, sentt. 19.5.2026 n. 691, 29.12.2025 n. 1214, 17.4.2025 n. 337.
(co-autore Franco Trebeschi)