Come recuperare le spese straordinarie se l’ex partner non paga?

La corretta individuazione e ripartizione delle spese straordinarie, ovvero tutto ciò che non rientra nel contributo al mantenimento disposto in favore dei figli, costituisce uno degli argomenti più ostici in caso di separazione e divorzio.
In parte la problematica su cosa sia spesa straordinaria e cosa no, su quando sia necessario il consenso dell’altro e quando non lo sia, è stata risolta dal CNF grazie al protocollo del Novembre 2017.
Successivamente la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (1 - 2) quali siano le tempistiche per provvedere alla restituzione delle somme nonché su quali basi, documentali, tale restituzione debba avvenire,
Tuttavia vi è ancora un aspetto poco analizzato, ovvero quali azioni possono essere attivate nel caso in cui l’ex, nonostante sia stato avvertito e abbia ricevuto la prova documentale, continui a non pagare.
Ebbene le azioni a tutela del credito sono due e dipendono dall’assenso o meno alla spesa.
Se la spesa straordinaria è stata concordata o non necessitava del preventivo accordo dell’altro genitore, per recuperare la somma, si potrà procedere con la notifica di un atto di precetto.
In questo caso la corretta procedura prevede la notifica della sentenza di separazione/divorzio/affidamento, che funge da titolo esecutivo, con allegato il precetto e i giustificativi di spesa.
Il debitore, per evitare la procedura esecutiva, dovrà pagare entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto e a suo carico vi saranno anche le spese di notifica e di intervento del legale.
Nel diverso caso in cui la spesa non è stata concordata e non rientri tra quelle che necessitavano del consenso dell’altro, per procedere al recupero sarà necessario presentare ricorso per decreto ingiuntivo o al Giudice di Pace o al Tribunale, tutto dipende dal valore della causa.
Tale procedura può essere attivata in due ipotesi.
La prima: quando le spese sono state talmente imprevedibili da non riuscire ad avvertire l’altro genitore oppure sono state considerate assolutamente importanti per il minore da voler effettuare anche senza consenso.
In questo caso spetterà al Giudice non solo valutare la congruità della spesa ma anche se la spesa stessa era effettivamente necessaria per la tutela dell’interesse superiore del minore.
La seconda: quando il genitore non ha espresso un motivato dissenso dopo l’avvenuta comunicazione.
In questo caso si potrebbe anche ipotizzare di procedere direttamente con la notifica dell’atto di precetto ma ciò potrebbe risultare un azzardo.
Presentato il ricorso per decreto ingiuntivo ed ottenuto il provvedimento di accoglimento da parte del giudice, si notificherà al debitore che potrà impugnare il decreto, nel termine di 40 giorni se non immediatamente esecutivo, oppure procedere al pagamento.