Riduzione dell’assegno di divorzio per sopravvenienze. Cassazione

Con l'ordinanza Civile sez. I n. 17786 del 04.06.2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della revisione dell'assegno divorzile, confermando l'impianto interpretativo consolidatosi dopo le Sezioni Unite n. 18287 del 2018.
Nei fatti è occorso che un ex coniuge obbligato al versamento dell'assegno divorzile chiedesse l'esonero dal pagamento dell'assegno o, in subordine, la riduzione dell'importo deducendo il peggioramento della propria situazione economica (debiti, oneri per mantenimento del figlio) e il miglioramento della condizione della beneficiaria (lavoro stabile con reddito mensile). Il Tribunale riduceva l'assegno; la Corte d'Appello, in parziale accoglimento della impugnazione azionata dalla beneficiaria, escludeva la revoca integrale dell'assegno, ma ritenendo sussistente un mutamento delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, riteneva necessario mantenere un assegno divorzile sia pure in misura ridotta per garantire le normali esigenze di vita autonoma e decorosa alla beneficiaria, non disponendo di mezzi adeguati a causa delle condizioni di salute.
Il ricorrente ha quindi impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che, una volta accertata la capacità della beneficiaria di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, l'assegno andasse revocato e non semplicemente ridotto. La Suprema Corte ha respinto il motivo, cogliendo l'occasione per ripercorrere con chiarezza l'iter logico dei principi cardine in materia.
La Suprema Corte in primo luogo ha ribadito che in tema di revisione dell’assegno divorzile, occorre accertare se siano effettivamente sopravvenute circostanze nuove e significative, idonee ad alterare l'equilibrio economico tra gli ex coniugi cristallizzato nel provvedimento precedente. È questo il presupposto che apre le porte al giudizio di revisione: senza un reale mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti, il giudice non può riesaminare l'assegno. Quanto a dire che il Giudice non può procedere a una diversa ponderazione di pregresse condizioni economiche delle parti, né prendere in esame fatti anteriori che hanno formato il provvedimento di cui viene richiesta la revisione.
In secondo luogo, la Corte di Cassazione precisa che una volta accertata la sopravvenienza di circostanze idonee a modificare l'assetto economico tra gli ex coniugi, il Giudice deve valutare la sussistenza dei «giustificati motivi» per la modifica o la revoca dell'assegno, sulla base del diritto vivente. Non è sufficiente constatare l'adeguatezza dei mezzi del richiedente o la sua capacità di procurarseli: il giudice deve calare questo accertamento nel quadro più ampio degli indicatori normativi (di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970) come la durata del rapporto, le scelte condivise di vita familiare, il sacrificio delle aspettative professionali di una delle parti, per verificare se l'eventuale disparità economica residua affondi le radici proprio nella storia matrimoniale.
Si tratta di un accertamento rigoroso della effettività dei mutamenti e di verifica del nesso di causalità tra i mutamenti e la nuova situazione economica instauratasi.
Secondo la Suprema Corte, la Corte di Appello aveva operato esattamente nei predetti termini: aveva riconosciuto il mutamento delle condizioni reddituali di entrambe le parti, ma aveva al contempo collegato la persistenza di una seppur ridotta misura assistenziale alle fragilità di salute della beneficiaria e all'insufficienza dei suoi mezzi per una vita autonoma e dignitosa.
Infine in tema di spese processuali, la Cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento per cui la decisione sulla compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite invalicabile del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Limite che nel caso concreto non era stato superato, essendovi soccombenza reciproca.
Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese di legittimità.
L'ordinanza, pur non innovando il quadro giurisprudenziale, è interessante perché ha il pregio di offrire una ricostruzione ordinata dei passaggi che devono scandire il giudizio di revisione dell'assegno divorzile, costituendo così un utile riferimento pratico.