Affidamento condiviso dei figli: la parità dei tempi non è un diritto automatico

Con l’ordinanza n. 11946/2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un padre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Quest'ultima – in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza – aveva confermato l'affidamento condiviso dei due figli minori nati da una relazione non coniugale, l'assegnazione della casa familiare alla madre e il concorso di entrambi i genitori al mantenimento, ampliando tuttavia il diritto di visita del padre (due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle 20:30, oltre ai fine settimana alternati). A carico del padre era posto un assegno mensile di 500 euro (250 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il padre ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sulla base di tre motivi, tutti dichiarati inammissibili.
Sul primo motivo (violazione delle norme in tema di affidamento, collocamento e tempi di permanenza), il ricorrente contestava che l'affido condiviso fosse rimasto "esclusivamente sulla carta", sostanzialmente eluso da un collocamento prevalente presso la madre. A sostegno della propria tesi deduceva un "evidentissimo squilibrio": a seguito della parziale riforma in appello, poteva tenere con sé i figli per 8 ore complessive settimanali (4 il lunedì e 4 il mercoledì, a fronte delle 4 precedenti) rispetto alle 160 della madre; nelle settimane di visita del fine settimana, le ore erano 53 contro 112. A ciò si aggiungeva la doglianza relativa al contrasto insorto con la madre sull'interpretazione delle modalità di prelievo dei minori all'uscita da scuola, che rendeva "esclusivamente teorico" l'ampliamento del diritto di visita. Il ricorrente riteneva che tale squilibrio non fosse giustificato dalla "generica motivazione" della sentenza d'appello e che mancasse l'indicazione delle "gravi ragioni ostative" a una frequentazione paritaria.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ribadendo il seguente principio di diritto: all'affidamento condiviso non corrisponde automaticamente la parificazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. La regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non deve avvenire sulla base di una simmetrica ripartizione dei tempi, bensì costituire il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito. Quest'ultimo, al fine di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa, deve bilanciare il diritto del minore a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori con il diritto di questi ultimi alla piena realizzazione del rapporto genitoriale.
Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva legittimamente valorizzato – nell'ottica della stabilità delle abitudini dei minori – la loro tenera età, il regime di part-time ottenuto dalla madre per accudirli e l'aiuto costante prestato dai nonni materni. La Cassazione ha inoltre rilevato che il motivo, più che censurare la decisione impugnata sotto il profilo del diritto, sollecitava una non consentita rivalutazione degli apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, senza specificare la concreta violazione di legge e risolvendosi in un "non motivo" privo dei requisiti prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Sul secondo motivo (violazione in materia di assegnazione della casa familiare), la Corte ha evidenziato che il ricorrente:
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aveva trascurato il rilievo attribuito in sentenza alla continuità delle abitudini dei minori, i quali avevano sempre vissuto nella casa familiare (seppur di proprietà esclusiva del padre);
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non aveva chiarito in cosa consistesse la denunciata violazione di legge;
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introduceva questioni irrilevanti, come quelle relative alla titolarità esclusiva dei due immobili;
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richiedeva inammissibilmente un riesame delle risultanze fattuali.
Sul terzo motivo (violazione in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento), la Corte, oltre a rilevarne la genericità, ha evidenziato che esso investiva profili meramente fattuali riservati al giudice di merito e introduceva argomentazioni nuove, non prospettate nei precedenti gradi di giudizio.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'ordinanza conferma pertanto l'orientamento consolidato secondo cui lo squilibrio quantitativo dei tempi di permanenza non costituisce di per sé violazione del principio di bigenitorialità: ciò che rileva è che la disciplina adottata risponda, con motivazione adeguata, al preminente interesse del minore, garantendogli la continuità affettiva e una relazione piena con entrambe le figure genitoriali.