AUTOVELOX E ARROGANZA
E’ SEMPRE POSSIBILE FARE RICORSO, ANCHE CON PIU’ POSSIBILITA’ DI SUCCESSO
AGGIORNATO IL FAC-SIMILE IN INTERNET
Firenze, 26 Giugno 2002. Sembrava che ci fosse stata una pietra tombale sulla possibilita’ di ricorso contro le multe comminate con autovelox in condizioni di precarieta’ giuridica e civica. Ma, per l’appunto, sembrava.
Ci ha pensato il recente dl n.121 del 20/6/2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.144 dello scorso 21 giugno, ed entrato in vigore il giorno 22 sempre di giugno. Non sappiamo se per esplicita volonta’ del legislatore o meno, ma di fatto, le possibilita’ per fare ricorso contro le multe comminate da autovelox in condizioni la cui legittimita’ appare dubbia sono aumentate. Non sappiamo per quanto tempo, perche’ non e’ escluso un "ravvedimento" del legislatore che, proprio sull’argomento, aveva modificato la norma per evitare le quotidiane contestazioni che in tutta Italia mobilitano molti uffici dei giudici di pace. I ricorsi oggi mettono in discussione le arroganti politiche delle amministrazioni locali che, grazie all’uso "leggero" di queste macchinette, hanno trovato un metodo per impinguare le casse di una amministrazione che non riescono a far economicamente fruttare senza il tasso di "delinquenza" dei loro amministrati (le previsioni di bilancio con gli incassi da multe, essenzialmente grazie ad autovelox, sono lo specchio di questo sfacelo di gestione).
Vediamo cos’e’ successo e come difendersi (quando si crede di aver ragione, ovviamente, perche’ il presupposto base che i limiti di velocita’ vanno rispettati per quanto talvolta possono apparire stupidi, e’ inamovibile).
Fino ad oggi la maggiorparte dei ricorsi era per la mancanza di fermo immediato da parte dell’autorita’ che aveva accertato l’infrazione. Numerose sentenze di Cassazione e dei giudici di pace lo avevano ribadito. Il fermo immediato (stabilito dall’art.200 del codice della strada e ribadito dall’art.384 del regolamento del codice stesso) era ritenuta condizione essenziale per evitare che chi infrangeva la norma continuasse a farlo, e perdurasse nell’essere un pericolo per se’ e per gli altri utenti della strada: per cui gli accertatori dovevano realmente impedire il pericolo e non solo segnalarlo a posteriori con notifica a casa del proprietario del veicolo, e quindi attrezzarsi con una pattuglia che avesse persone e mezzi sufficienti ad operare questo fermo, tranne alcune particolari situazioni.
Con il dl n.121/2002, non solo non e’ decaduto questo obbligo (non c’e’ una norma specifica che deroghi all’art.200 del CdS o all’art.384 del regolamento CdS), ma e’ esplicitamente previsto che le strade in cui si possa derogare al fermo debbano essere state individuate dal Prefetto, e quindi indicate all’autorita’ che dovrebbe accertare le infrazioni, nonche’ agli utenti della strada con apposita cartellonistica. Quindi tutte le volte che qualcuno ritiene di essere stato multato ingiustamente, si puo’ fare ricorso anche considerando l’assenza di queste disposizioni.
Per questo abbiamo aggiornato, sul nostro portale Internet, clicca qui il fac-simile che da anni sta aiutando i vari utenti a fare ricorso, con queste norme che rendono ancora piu’ fattibile un risultato positivo che contrasti l’arroganza delle amministrazioni comunali.
Rinnovando l’invito a rispettare il Codice della Strada e i vari limiti di velocita’, non possiamo pero’ non sottolineare che, quando l’applicazione di questo codice si trasforma in vessazione da parte dell’autorita’, e’ consigliabile ed auspicabile che l’utente faccia ricorso. Solo cosi’ il legislatore sara’ stimolato –auspichiamo- ad intervenire per impedire che la leggerezza, la superficialita’ e l’approssimazione degli accertatori sostituisca una legge che, invece, ha solo bisogno di essere aggiornata e civilmente adeguata alle mutate esigenze della sicurezza stradale.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
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