Mercoledì 15 luglio 2026
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GARANZIE SUGLI ACQUISTI

Comunicato ·



Roma, 3 giugno 2002. Con la nuova normativa (1) sugli acquisti i consumatori sono maggiormente tutelati rispetto al passato. Certamente l'obiettivo da raggiungere per una tutela completa dei consumatori e' ancora distante e la strada e' tuttora lunga. Cerchiamo di riassumere gli elementi principali della nuova legge -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- per consentire ai consumatori di far valere i propri diritti.
* La garanzia su un bene di consumo e' di due anni (precedentemente 1 anno).
* La merce difettosa puo' essere sostituita entro due mesi (precedentemente 8 giorni).
* Il venditore e' responsabile del difetto di conformita' (es. caratteristiche descritte in etichetta) e non solo dei difetti gravi.
* In caso di difformita', il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione del bene. Alternativamente, ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
* Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta.
Anche con la nuova normativa alcuni problemi rimangono irrisolti. Ad esempio chi definisce il "congruo tempo" per la riparazione o la sostituzione di un telefono cellulare o di una automobile per una persona che li usa per lavoro? E di un frigorifero, di una cucina o di una lavatrice? Il venditore ha sempre il coltello dalla parte del manico e al consumatore non resta che sottostare al "congruo termine" da altri stabilito. Si poteva cogliere l'occasione per prevedere una immediata e provvisoria sostituzione del bene difettoso in riparazione. D'altronde l'utente paga per avere un prodotto che funziona, non per quello difettoso.
(1) Dec. Legsl n. 24/2002.
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