GAS METANO CON IVA AL 10%
L'UTENTE E' BENE CHE NON SI CREI ILLUSIONI SULLA IPOTETICA RIDUZIONE.
L'ADUC CHIEDE L'INTERVENTO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERCHE' IL DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE NON SIA SOLO UNA FINZIONE
Firenze, 7 Giugno 2002. Il servizio "Cara Aduc" (consulenza e informazione gratuita ai consumatori) e' in questo periodo molto sollecitato per avere risposte alla possibilita' di pagare l'Iva al 10% per il gas domestico utilizzato per cottura dei cibi e produzione di acqua calda. Una maggiore attenzione e' nata da una sentenza del giudice di pace di Massa, la n.24230/2001, con cui una azienda erogatrice e' stata condannata al rimborso della differenza di Iva (dal 20 al 10%) per gli ultimi due anni. Il giudice si e' fatto forza perche' e' prevista una diversa aliquota per il gas erogato ai fini del riscaldamento (20%). Il fatto che i contatori e i tubi erogatori siano gli stessi per il gas alle due diverse imposte, e' stato ritenuto ininfluente dal giudice.
Una sentenza che ha fatto e fa sperare molti utenti -dice il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito- rispetto a cio' che appare una rivendicazione legittima. Ma e' bene non farsi grandi illusioni, perche' si tratta si' di una norma disattesa (l'applicazione della diversa aliquota), ma con tanto di sistemi tecnici e pratici che non sono stati messi in opera per applicarla (il contatore unico). Anzi: sono in opera per il contrario. Tant'e' che anche un circolare del ministero (n.226/E del 3 dicembre 1999) ha precisato che nei casi di utenza promiscua, ove non sia possibile determinare la parte impiegata per usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si applica con aliquota ordinaria (20%) sull'intera fornitura. Una motivazione che tutte le aziende erogatrici di gas ben utilizzano per giustificare il loro operato, e -bisogna sottolinearlo- anche in virtu' del fatto che le stesse aziende fanno la parte di sostituto d'imposta e non incamerano le somme a loro vantaggio, ma le girano allo Stato.
Una situazione non semplice, quindi. In cui la sentenza del giudice di pace di Massa, non creando alcun automatismo (ogni sentenza fa caso a se'), e' solo un flebile segnale che conferma un "disagio normativo". La questione, allo stato, avrebbe una soluzione solo nel doppio contratto (cottura e riscaldamento) e nel doppio impianto. Con relativo aggravio di costi di contratto (il doppio!), oltre al fatto che la maggiorparte delle case con impianto di gas per cottura e riscaldamento non dispongono di due impianti distinti (e quindi ci si dovrebbe sobbarcare anche il costo di questo adeguamento).
Allora viene spontanea la domanda: se l'Iva al 10% per il gas ad uso cottura e' una agevolazione, a cosa serve se e' inapplicabile in buona parte dei casi (fanno eccezione le case in cui non c'e' riscaldamento singolo a gas, in cui il contratto puo' essere solo per cottura)?
E' una domanda che giriamo al ministero delle Attivita' Produttive, perche' intervenga a favore del consumatore/utente. Finora l'Autorita' ha remato contro i consumatori (non e' altrimenti la circolare 226/E di cui sopra), e non comprendiamo perche' debba continuare a farlo. D'accordo che tutte le occasioni per succhiare imposte al contribuente sono gradite dallo Stato, ma vorremmo che si arrivasse quantomeno ad una distinzione tra "succhiare" ed "estorcere", come ci sembra il nostro caso.
Facciamo un esempio: se esistono dei regolamenti comunali che fissano i periodi in cui i riscaldamenti possono stare accesi, perche' bisogna pagare l'Iva al 20% anche quando sono spenti per legge? Partire dal presupposto che la norma comunale possa essere disattesa dai singoli utenti, non ci sembra un motivo sufficiente per penalizzare gli stessi: la presunzione di violabilita' di una norma non ci sembra appartenere ad alcuna categoria giuridica, anche perche' ogni Comune avrebbe possibilita' sanzionatorie verso chi non vi si attiene: il problema quindi riguarderebbe l'incapacita' del Comune e non il singolo utente, il cui diritto non puo' essere menomato per questo motivo (sempre che si ragioni in un ambito in cui il "diritto" ha una valenza giuridica maggiore rispetto all'incapacita' di applicarlo e farlo rispettare da parte dell'Autorita': che e' la concezione base dello Stato di Diritto rispetto a quello di Polizia).
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