Remail – docce e bagni. Denuncia ad Antitrust per pratica commerciale scorretta
Abbiamo inviato all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) un esposto in le cui chiediamo di esprimersi, per pratica commerciale scorretta, nei confronti della societa' Remail spa, nota a molti perche' anche sui maggiori canali televisivi nazionali (1) fa una pubblicita' in cui offre i propri servizi per un cambio del proprio bagno, essenzialmente per installare una doccia al posto della vasca.Vediamo i particolari dell'esposto:
1)_ Ingannevolezza riguardo i diritti del consumatore: esclusione del diritto di recesso
La società Remail sottopone al consumatore un contratto per formulari, perché compilabile con le dimensioni e le caratteristiche della fornitura. Tale contratto, però, esclude espressamente il diritto di recesso, affermando che sissword
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tratta di beni confezionati su misura e personalizzati (caso in cui sarebbe esclusa la possibilita' dell'esercizio di questo diritto).
Posto che il suddetto contratto è contenuto in un formulario prestampato (2) e che nella parte relativa ai dati della fornitura prevede una griglia di misure e combinazioni di dimensioni già individuate, tali caratteristiche inducono ad escludere che si tratti di un'opera personalizzata, bensì piuttosto di una gamma di possibilità di scelta di prodotti tutti già confezionati dal produttore e soltanto da assemblare. L'esclusione del diritto di recesso appare, dunque, illegittimo.
2)_ Ingannevolezza riguardo alla natura del prodotto
I dati tecnici sulle misure (in parte già pre-compilati) del contratto, sono contenuti in un “capitolato contratto di appalto”.
La seconda pagina del formulario Remail prevede, oltre allo spazio per la firma e accettazione del capitolato, anche la firma delle “condizioni contrattuali” che, però, sono nella pagina successiva, a retro di quella dove ne viene imposta la sottoscrizione.
Questa struttura del contratto, che richiede non soltanto la firma per accettazione, ma anche una dichiarazione di conoscenza e approvazione delle condizioni contenute nel retro, è di per sé illegittima. Appare, infatti, difficile pensare che i consumatori che si trovino a sottoscrivere delle condizioni contrattuali che sono collocate nelle pagine successive, possano essere sufficientemente edotti sul contenuto delle stesse. Ed, altresì, una dichiarazione prestampata di conoscenza non necessariamente è indice di effettiva presa visione, a maggior ragione di quanto è scritto nella parte del contratto che ancora non si è avuto modo di leggere!
Il consumatore che ha visto la pubblicità in televisione dove viene prospettata una consueta fornitura di un bene si trova a dover, invece, sottoscrivere un contratto di appalto.
3)_ Ingannevolezza riguardo al prezzo
Le televendite della Remail non contengono l'indicazione del prezzo totale di vendita della fornitura, ma soltanto l'indicazione di un importo, specificato poi come acconto, oppure delle rate mensili, senza chiarire né il prezzo complessivo, né la durata della rateizzazione.
Qui il testo integrale dell'esposto all'Antitrust
(1) qui i video 1 - 2
(2) qui il formulario
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