VACANZE
RITORNO AMARO O PARTENZA MANCATA
PRAGA, BUDAPEST, AUSTRIA, DRESDA. I PROPRI DIRITTI: COSA CHIEDERE E COME FARE Firenze, 17 Agosto 2002. Purtroppo proprio in questi giorni si sta consumando il fallimento delle vacanze di molti italiani. Oltre agli abituali disguidi e truffe che vengono denunciati al ritorno, quest'anno, una delle clausole di tutti i contratti di viaggio che in genere viene letta con superficialita' maggiore che non le altre, e' piu' che mai di attualita': quella relativa alle responsabilita' di viaggio in presenza di calamita' naturali. Una responsabilita' che viene accomunata con scioperi, guerre et similia. Ma mentre per gli scioperi (almeno nel momento piu' caldo delle vacanze) vige il bon-ton della sospensione, e per le guerre bisogna deliberatamente andarsele a cercare quando si decide di scegliere di visitare un Paese a rischio, per le cosiddette calamita' naturali vige la casualita' (anche se le responsabilita' di interventi o non-interventi idrogeologici che hanno causato cio' che sta succedendo, per esempio, con la Moldava, il Danubio e l'Elba non sarebbero paranoie di ecologisti estremisti ... ma questo e' un altro discorso).
Il prorompere di questo problema nell'attualita' del viaggio turistico e del suo disguido, e' testimoniato dalle numerose lettere che ci stanno giungendo in questi giorni. I casi piu' comuni possono essere classificati in tre:
1) chi ha dovuto abbandonare di corsa il soggiorno in una di queste localita';
2) chi, avendo gia' prenotato volo e albergo, e ormai a ridosso della partenza, non e' potuto partire;
3) chi non ha usufruito a pieno dei servizi prenotati
Cosa fare? Come sempre vale il regolamento contrattuale specifico, ma con dei principi e dei metodi di riferimento che, se non vengono presi in considerazione dal tour operator o dal vettore aereo o dall'albergatore, per farli valere vale la pena impugnarli davanti ad un giudice di pace.
Il principio base e' che i danni della cosiddetta calamita' naturale non devono essere sofferti solo da una parte, ma bisogna ripartirli il piu' equamente possibile fra tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del viaggio e al suo consumo.
Per cui non valgono, da parte del turista, richieste di rimborso totale. Cosi' come non valgono, da parte di chi vende il servizio, richieste di pagamento degli stessi per non averne usufruito, o richiesta di penali esose. La percentuale del 30 e' una dimensione di penale su cui tutto si potrebbe aggiustare, che consente ad ognuno di non essere la vittima e il capro espiatorio della situazione.
Qualora cio' non fosse accettato da parte dei fornitori di servizi, bisognera', entro 10 giorni dal ritorno o dall'interruzione del viaggio o dalla decisione finale della mancata partenza, inviare una raccomandata A/R a chi non ha voluto rimborsare, formalizzando la richiesta con dovizie di particolari ed eventuali pezze d'appoggio e riferimenti di testimonianze, e dando un tempo di 15 giorni per farlo, minacciando in alternativa le vie legali (in termini tecnico/giuridici, questa si chiama "messa in mora"). Se non dovesse succedere nulla, o le offerte di rimborso non dovessero soddisfare, ci si potra' rivolgere, a costo quasi zero, al giudice di pace della propria citta', chiedendo un rito conciliatorio (le parti vengono convocate davanti al giudice perche' si mettano d'accordo fra di loro); in caso di risultato negativo si potra' chiedere al giudice il rito contenzioso: in genere senza spese, e senza avvocato fino ad importi di 500 euro, e fino a 2500 (che e' il tetto massimo della competenza di questo giudice) l'avvocato ci deve essere, tranne diversa decisione del giudice stesso; le piccole spese processuali partono nelle cause da 1000 euro in poi.
Sul nostro portale Internet, c'e' un facsimile di riferimento per la "messa in mora", a questo indirizzo:
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Vincenzo Donvito, presidente Aduc
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