Giovedì 20 agosto 2026
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Filmare la polizia in pubblico è un diritto, non un crimine

AMERICHE - USA
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Una sentenza della Corte d'Appello statunitense per il Secondo Circuito, pubblicata il 17 agosto 2026, ha stabilito che riprendere con video o fotografie ciò che accade in luoghi pubblici - comprese le stazioni di polizia e gli agenti delle forze dell'ordine mentre operano - è un'attività protetta dal Primo Emendamento della Costituzione americana, quello che tutela la libertà di espressione. Come riporta La Repubblica, la pronuncia arriva nel caso Massimino v. Benoit e ha un valore rilevante perché il Secondo Circuito comprende New York, Connecticut e Vermont, cioè un'area che include quella che viene definita la capitale mondiale dei media.

 

Il caso riguarda Keith Massimino, che si descrive come un "hobbista dell'audit del Primo Emendamento", arrestato nel 2018 a Waterbury, in Connecticut, mentre filmava dall'esterno, da un marciapiede pubblico, la sede della polizia locale. I giudici hanno riconosciuto che quella ripresa era coperta dalla libertà di espressione, affermando in sostanza che se le autorità pubbliche vogliono tutelare la propria riservatezza possono costruire un muro o chiudere una porta, ma non possono vietare la libertà di parola. Con questa decisione il Secondo Circuito si è unito ad altri otto circuiti federali che avevano già riconosciuto lo stesso principio, arrivando così a un consenso quasi unanime nella giurisprudenza statunitense sul tema.

 

La sentenza precisa però che il diritto a filmare non è assoluto. Le forze dell'ordine possono legittimamente chiedere a chi sta riprendendo di spiegare le ragioni della ripresa e di fornire le proprie generalità; chi si rifiuta di identificarsi può essere arrestato. Nel caso specifico, i giudici hanno infatti concesso l'immunità agli agenti che avevano fermato e arrestato Massimino, perché nel 2018 il diritto a filmare la polizia non era ancora stato chiaramente affermato in quel circuito giudiziario, e il rifiuto dell'uomo di identificarsi aveva dato agli agenti motivo sufficiente per procedere all'arresto. Resta invece escluso che la polizia possa vietare in modo generico le riprese, senza un motivo specifico legato, ad esempio, all'intralcio di un'operazione in corso.

 

Il principio, osserva La Repubblica, non riguarda solo l'ordinamento statunitense ma trova un corrispettivo anche nel diritto italiano. La Corte di Cassazione ha infatti già chiarito che non esiste una ragionevole aspettativa di riservatezza per chi si trova in un luogo pubblico, superando così la linea più restrittiva che il Garante per la protezione dei dati personali aveva adottato con un parere del 2004, quando la tutela della libertà di riprendere veniva limitata ai soli giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca.

 

Anche in Italia, tuttavia, la libertà di filmare non equivale alla libertà di pubblicare senza limiti. Per diffondere online immagini che riguardano altre persone restano necessari il rispetto della dignità di chi viene ripreso e la sussistenza di finalità legittime, che possono essere giornalistiche ma anche artistiche, culturali o documentaristiche, come accade tipicamente nella cosiddetta street photography.

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