Come dividere le spese del riscaldamento condominiale

Uno dei quesiti che spesso i consumatori si pongono, soprattutto quando l’autunno sta per arrivare, è come devono essere ripartite le spese condominiali relative al riscaldamento.
Molto spesso sia gli orari, il funzionamento ma soprattutto i costi del riscaldamento preoccupano, proprio per questa ragione è importante segnalare la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4911 del 12 Agosto 2026.
Il Tribunale di Palermo ha chiarito che le spese relative ai servizi comuni destinati a servire i condomini in misura diversa devono essere ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Cosa significa? Come si traduce effettivamente questo principio?
Ebbene, nel caso nel palazzo vi sia un sistema centralizzato, la quota di riscaldamento non dovrà essere divisa, o ripartita, sulla base delle tabelle millesimali ma su base oggettiva ovvero sulla base dei consumi effettivamente registrati da ogni singola unità abitativa.
Le tabelle millesimali, infatti, non costituiscono un criterio di calcolo generale ma residuale che potrà essere utilizzato solo se non è possibile misurare i consumi in maniera individuale.
Non solo, la sentenza del Tribunale di Palermo ha anche chiarito che la ripartizione forfettaria fissa potrebbe ritenersi legittima solo se adottata dall’unanimità dei condomini oppure prevista da un regolamento condominiale contrattuale.