Giovedì 20 agosto 2026
Menu

Sostegno negato a studente disabile grave, il TAR condanna il Ministero

U.E. - ITALIA
Notizia ·

Il TAR del Lazio ha stabilito che il rapporto 1:1 tra alunno con disabilità grave e insegnante di sostegno non può essere limitato alle 18 ore settimanali previste dal contratto del docente, ma deve coprire l'intero orario scolastico quando la gravità della condizione lo richiede. Come riporta Orizzonte Scuola, la sentenza n. 13960/2026, pubblicata il 31 luglio scorso, ha accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo di terza media con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

 

Il caso riguardava un alunno di un istituto comprensivo del Lazio, con diagnosi di grave disabilità intellettiva e autonomie personali compromesse, tale da richiedere supervisione e guida costante nelle attività quotidiane. Nonostante questo, il Piano Educativo Individualizzato gli assegnava solo 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di 28 ore di frequenza scolastica effettiva. I genitori hanno impugnato la decisione sostenendo che tale limitazione impedisse al figlio di godere in modo efficace del diritto all'istruzione garantito dalla Costituzione.

 

L'amministrazione scolastica si era difesa con una tesi tutta interna al contratto collettivo: poiché l'orario di servizio di un docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado è di 18 ore settimanali, il rapporto 1:1 doveva intendersi automaticamente limitato a quel monte ore. I giudici hanno respinto questa lettura, bollandola come un "equivoco interpretativo": le 18 ore, hanno chiarito, rappresentano l'orario di lavoro del singolo insegnante, non il tetto massimo del diritto dell'alunno al sostegno. Quando la gravità della disabilità lo richiede, ha ribadito il Tribunale, la scuola deve organizzarsi per garantire la copertura di tutto l'orario di frequenza, anche ricorrendo a più figure professionali se necessario.

 

Il Gruppo di Lavoro Operativo aveva già evidenziato che l'alunno prediligeva il rapporto uno a uno e non interagiva con i compagni di classe, un elemento che ha pesato nella valutazione dei giudici. Le perizie mediche allegate al fascicolo hanno documentato, nel corso dell'anno scolastico, una regressione delle autonomie e delle capacità cognitive del ragazzo, con un calo del quoziente intellettivo registrato a fine anno. Su questa base il TAR ha riconosciuto anche un danno esistenziale, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il danno alla vita di relazione è risarcibile quando la mancata fruizione delle ore di sostegno spettanti comporta regressioni o rende irrealizzabile il progetto di vita delineato dal PEI.

 

Il Ministero dell'Istruzione e l'istituto scolastico sono stati condannati in solido a risarcire la famiglia con 2.500 euro per il danno esistenziale subito dallo studente, oltre alle spese di lite. I giudici hanno sottolineato che, nella generalità dei casi, uno studente con particolari difficoltà rischia di incontrare ostacoli ancora maggiori se privato degli strumenti indispensabili al proprio processo di crescita e maturazione nell'adolescenza.

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →