Giovedì 1 ottobre 2026
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Polizza assicurativa con investimenti di tipo "Wrapper"

Articolo · Marco Solferini ·

Profili di responsabilità e procedimento avanti all'Arbitro Assicurativo (AAV)

Il caso in questione riguarda una consulenza finanziaria potenzialmente inadeguata che avrebbe indotto il Cliente a un’operazione d’investimento complessa, quale la sottoscrizione di una polizza wrapper.

Tale tipologia di polizza si caratterizza anzitutto per la presenza di commissioni molto elevate a vantaggio del consulente. Circostanza che impone l'obbligo non solo di rendere noto in maniera intelligibile questo aspetto, ma — trattandosi di un'operazione potenzialmente poco vantaggiosa — anche di procedere a un confronto analitico, offrendo al cliente la possibilità di valutare comparativamente altri prodotti. Ciò rappresenta un elemento fondamentale per generare piena consapevolezza e consentire di inquadrare correttamente l'impatto economico dell'aspetto remunerativo del consulente.

 

Inoltre, con il termine “wrapper” nella prassi del mercato assicurativo e finanziario ci si riferisce generalmente a una struttura utilizzata quale "contenitore" di strumenti di investimento, a cui può essere collegata una pluralità di attivi sottostanti. Da ciò deriva un'elevata complessità che può dare origine a un'inesatta, se non del tutto falsa, rappresentazione dei contenuti e del funzionamento della polizza.

 

Pertanto, appare del tutto logico e consequenziale che la controversia si radichi su profili che attengono, in primo luogo, alla violazione dei doveri precontrattuali di correttezza, adeguatezza e trasparenza da parte del consulente finanziario nella distribuzione di tale prodotto.

 

In particolare, le principali censure saranno volte a evidenziare la mancata ricezione di un'adeguata informativa in merito a:

  1. le diverse possibili opzioni di investimento alternative;

  2. le commissioni inerenti all'operazione perfezionata.

Tuttavia, appare preliminarmente essenziale considerare il regime di preclusioni cui è soggetto l'Arbitro Assicurativo, specie in ragione della natura finanziaria degli investimenti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, “Decreto”), sono rimesse alla cognizione dell'Arbitro Assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione. Tale disposizione presuppone, sul piano logico, che il ricorso contenga elementi sufficienti a verificare che la controversia tragga effettiva origine da un contratto di assicurazione, così da poterla ricondurre al perimetro di competenza dell'Organismo.

 

Tale ambito di competenza deve emergere dalla documentazione prodotta a supporto dei fatti o, in ogni caso, attraverso un esame complessivo degli atti che renda chiaramente individuabili il petitum e la causa petendi. Tale impostazione è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'oggetto della domanda deve essere identificato valutando l'atto introduttivo nel suo complesso, senza limitarsi alle sole conclusioni ma estendendo l'analisi anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 3911/2001).

 

Qualora dalla documentazione prodotta non fosse possibile stabilire se le domande proposte trovino il proprio fondamento immediato in un contratto di assicurazione oppure in un diverso rapporto di natura finanziaria o previdenziale — del quale la polizza wrapper costituirebbe soltanto uno dei tasselli dell'operazione complessivamente contestata — il rischio concreto sarebbe quello dell'inammissibilità.

 

A tal proposito, giova altresì osservare che, laddove la vicenda dovesse risultare riconducibile a una forma di previdenza complementare, emergerebbe un chiaro profilo di incompetenza per materia, giacché i fondi pensione (aperti o chiusi) non costituiscono contratti di assicurazione e non rientrano pertanto nella competenza dell'Arbitro Assicurativo.

 

Di conseguenza, pur potendosi desumere dalla documentazione e dalle censure svolte il riferimento a un determinato rapporto contrattuale, gli elementi forniti potrebbero rivelarsi insufficienti a consentire al Collegio di verificarne l'effettiva natura e di accertare la riconducibilità della controversia all'ambito applicativo dell'art. 3, comma 1, del Decreto.

Lo stesso ricorso potrebbe inoltre imbattersi nello sbarramento previsto dall'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, qualora gli elementi forniti, pur consentendo di individuare il rapporto cui si riferiscono le contestazioni del ricorrente, non risultino idonei a qualificarne la natura in modo da permettere al Collegio il riscontro della propria competenza ratione materiae.

 

Occorre infine tenere sempre in opportuna considerazione quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. c), del Decreto, ai sensi del quale il ricorso è inammissibile qualora abbia ad oggetto fatti accaduti, comportamenti posti in essere o comunque conosciuti dal ricorrente oltre tre anni prima della proposizione del reclamo.

 

A nulla rileverebbe il fatto che, in sede di risposta al reclamo, l'intermediario o la compagnia non abbiano eccepito tale vizio di inammissibilità. L'eccezione, infatti, può essere sollevata anche successivamente nel corso del procedimento avanti all'Arbitro e può essere rilevata d'ufficio dal Collegio stesso, tenuto al rispetto delle norme del Decreto.

 

La conseguenza di tali criticità procedurali sarebbe che, a prescindere dal merito delle doglianze (le quali appaiono verosimilmente fondate alla luce della natura della polizza wrapper e delle modalità con cui è stata collocata presso un determinato target di clientela), il ricorso verrebbe dichiarato inammissibile.

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